Assegno unico e universale: operazioni di conguaglio a credito e a debito

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Assegno unico e universale: operazioni di conguaglio a credito e a debito

Con il messaggio 26 maggio 2023, n. 1947, l’INPS comunica che è stata avviata la rielaborazione di tutte le competenze mensili dell’Assegno Unico Universale (AUU) a partire dalla mensilità di marzo 2022 tramite il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze con gli importi già liquidati.

Tali operazioni di ricalcolo tengono conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

A seguito della rielaborazione, l’Inps ha determinato le seguenti compensazioni:

  • conguagli a credito che danno luogo agli importi da erogare al richiedente;
  • conguagli a debito che corrispondono alle somme erogate indebitamente al richiedente e dunque oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Pertanto, la rata mensile AUU relativa al pagamento di maggio sarà comprensiva di eventuali conguagli a credito o a debito.

Criteri e casistiche per il ricalcolo

Il ricalcolo dell'Assegno unico e universale è stato effettuato in base alle seguenti casistiche:

  • variazioni della DSU;
  • liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
  • maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita;
  • importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
  • conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
  • eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;
  • rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
  • ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
  • ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

Gli utenti interessati dalle operazioni di conguaglio saranno informati dall’Inps tramite e-mail o sms.

I soggetti possono già acquisire i dettagli relativi ai conguagli tramite il Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS competenti per territorio.

L'INPS, con il messaggio n. 1947 del 2023, comunica che entro il 10 giugno sarà rilasciata l’apposita sezione della procedura AUU ove sarà possibile visionare direttamente sul sito istituzionale il dettaglio degli importi (sia a credito che a debito), previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.

Esempio di compensazione con conguaglio a debito

Si fornisce un esempio di compensazione con conguaglio a debito relativo alla mensilità di maggio 2023:

  • la mensilità di maggio 2023 è determinata da 1.432,18 € (somma dell’importo spettante a titolo di AUU e dalla maggiorazione transitoria spettante);
  • da un ricalcolo dell’importo AUU relativo alla mensilità di marzo 2022 è emerso un importo indebitamente percepito pari a -42,22 € (composto dalla sola componente transitoria).

In tal caso, l’importo debito relativo alla mensilità 2022 sarà recuperato sulla competenza di maggio 2023.

L’Importo posto in pagamento a maggio 2023 è uguale a 1389,96 € (determinato da tale operazione= 1432,18 € - 42,22 €)                                                                             

Esempio di compensazione con conguaglio a credito

Si fornisce un esempio di compensazione con conguaglio a credito relativo alla mensilità di maggio 2023:

  • la mensilità di maggio 2023 è pari a 275,10 € (somma dell’importo spettante a titolo di AUU e dalla maggiorazione transitoria spettante);
  • per le competenze da marzo 2022 a dicembre 2022, emerge la necessità di riconoscere un importo a credito del cittadino pari a 850 € (determinato dalla citata maggiorazione per figlio disabile minorenne).

In tal caso, la mensilità di maggio sarà incrementata dal credito maturato nel periodo marzo-dicembre 2022.

L’Importo posto in pagamento complessivo a maggio 2023 è pari a 1125,10 € (determinato da tale operazione= 275,10 € + 850 €)
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