Assicurazioni SNA. Rinnovo Ccnl
Pubblicato il 07 maggio 2025
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Il 5 marzo 2025 Sna e Fesica Confsal, Confsal Fisals hanno stipulato l'accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera. Il contratto ha decorrenza 1° maggio 2025 e scadenza il 30 aprile 2029 per la parte economica; 31 dicembre 2030 per la parte normativa (vai al testo del Ccnl).
Trattamento economico
Minimi retributivi
Dal 1° maggio 2025 entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi consultabili nella "Banca dati".
Una tantum
A tutti i lavoratori in forza al 5 marzo 2025 sarà corrisposta, con la retribuzione del mese di luglio 2025, una somma una tantum pari ad € 300,00, riproporzionati in funzione dell'effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° aprile 2023-30 aprile 2025 e per i lavoratori a tempo parziale, per gli apprendisti e per i casi di assenze o aspettative non retribuite.
Buono pasto
Il buono pasto sostitutivo della mensa sarà elevato ad € 7,00 dal 1° maggio 2025.
Premio aziendale di produttività
La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione, ai lavoratori in forza nel mese di giugno dell'anno di erogazione.
Bilateralità
Il contributo alla bilateralità viene elevato all'1,75%, (0,50%, a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti; l'1,25% a carico dei datori di lavoro).
Scatti di anzianità
Viene specificato che gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Tipologie contrattuali
Contratti a termine
Per i datori di lavoro che occupano fino a 6 dipendenti è sempre possibile stipulare 3 contratti a tempo determinato.
Apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante non è più ammesso per le mansioni (qualifiche) corrispondenti alla 3°categoria.
Lavoro agile
Le Parti hanno dichiarato di voler recepire la normativa sul lavoro agile dell'art. 18 L. 81/2017.
Malattia e infortunio extraprofessionale
L'obbligo di conservazione del posto cessa quando nell'arco di 24 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato si raggiungono i previsti limiti di comporto anche con più malattie.
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