Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili: faq del Mase
Pubblicato il 15 dicembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato, in data 5 dicembre 2025, le FAQ ufficiali relative alla Misura PN RIC – Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)”, fornendo chiarimenti operativi sulle condizioni di accesso ai contributi destinati alle imprese.
La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 262 milioni di euro ed è finalizzata a sostenere investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia elettrica e all’autoconsumo.
Beneficiari e ambito territoriale
Possono accedere all’agevolazione le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, con unità produttive situate in aree industriali, produttive o artigianali ubicate in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’Avviso pubblico.
Condizioni di accesso al contributo
L’agevolazione si configura come contributo in conto impianti, ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso pubblico, ed è concessa nel rispetto delle seguenti principali condizioni operative, come chiarito dal MASE:
- obbligo di copertura assicurativa. Le imprese beneficiarie devono stipulare una polizza assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali, in conformità alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, ove applicabile;
- esclusione del leasing. Non sono ammissibili spese sostenute tramite locazione finanziaria, inclusi i contratti di lease-back e sale and lease-back;
- piena disponibilità dell’unità produttiva. Non è consentito l’utilizzo di immobili o impianti in comodato d’uso; l’investimento deve essere realizzato su beni nella piena disponibilità giuridica del soggetto proponente, secondo quanto previsto dall’Avviso.
Presentazione delle domande
Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in qualità di soggetto valutatore.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 3 marzo 2026, secondo le modalità e i contenuti definiti nelle Regole operative e nelle FAQ MASE.
Unità produttiva e disponibilità giuridica
Con riferimento all’individuazione dell’unità produttiva, il Mase precisa che:
- l’unità produttiva deve risultare censita nei sistemi camerali;
- può insistere su una singola particella catastale o su particelle contigue;
- è ammessa la presentazione di istanze riferite a porzioni di edifici, purché non nella piena disponibilità del medesimo soggetto;
- non sono ammissibili più domande presentate dallo stesso soggetto sulla medesima particella catastale o su particelle contigue.
È inoltre confermato che il contratto di comodato d’uso gratuito non costituisce titolo idoneo a soddisfare il requisito della piena disponibilità dell’unità produttiva.
Titolarità del POD e stato di attivazione
Ai fini dell’ammissibilità della domanda:
- il punto di connessione (POD) deve risultare attivo;
- il POD deve essere intestato al soggetto proponente alla data di presentazione dell’istanza;
- non è consentita la partecipazione alla misura qualora i lavori di allaccio o attivazione della fornitura elettrica non siano conclusi.
Spese ammissibili ed esclusioni
Le FAQ del 5 dicembre 2025 ribadiscono che sono ammissibili, tra l’altro, le spese sostenute per:
- acquisto, trasporto e installazione dell’impianto FER;
- componenti elettriche ed elettromeccaniche;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;
- progettazione dell’impianto.
Non rientrano invece tra le spese ammissibili:
- i costi sostenuti tramite locazione finanziaria;
- i costi relativi all’asseverazione tecnica e all’asseverazione sull’impresa in difficoltà;
- le spese per singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell’IVA;
i costi relativi a strutture di supporto, come nel caso delle pensiline fotovoltaiche, per le quali è agevolabile esclusivamente la copertura fotovoltaica e non la struttura.
Sistemi di accumulo: vincoli tecnici
In presenza di un sistema di accumulo elettrochimico, il rispetto dei requisiti dimensionali e funzionali deve essere attestato nella Relazione tecnica asseverata. In particolare:
- almeno il 75% dell’energia assorbita dal sistema di accumulo deve provenire dall’impianto FER agevolato, su base annua;
- la percentuale di energia prodotta e autoconsumata non deve superare il 90% su base annua.
Il rispetto di tali parametri deve essere dimostrato mediante simulazioni annuali coerenti con il profilo di consumo dell’unità produttiva.
Settori esclusi dall’agevolazione
Le FAQ del 5/12/2025 richiamano infine gli ambiti di esclusione previsti dall’Avviso, tra cui:
- settore carbonifero;
- produzione primaria di prodotti agricoli;
- pesca e acquacoltura;
- attività rientranti nei settori ETS, come impianti di produzione di cemento, acciaio, vetro, carta e altri impianti industriali ad alta intensità energetica, secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/87/CE.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: