Avviso di accertamento valido se l’atto è notificato prima dei 60 giorni dalla chiusura del verbale

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La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con la sentenza n. 322/12/11 depositata in data 4 luglio 2011, discostandosi sensibilmente dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, sostiene che è valido l’avviso di accertamento notificato al contribuente prima del termine del sessantesimo giorno dalla redazione del verbale di chiusura del controllo.

I giudici salernitani, infatti, esaminando il caso di specie, hanno concluso che l'avviso di accertamento emesso senza il rispetto del termine dei 60 giorni non ha intaccato il diritto di difesa del contribuente, che ha potuto presentare ricorso davanti alla commissione competente.
Dunque, si tratterebbe di un “errore scusabile”, dal momento che lo stesso Statuto del contribuente “non commina alcuna specifica sanzione di nullità nell'ipotesi in cui l'accertamento venga emanato prima della scadenza del prescritto termine”.

Inoltre, conclude la sentenza, dato che la nullità è la soluzione più forte che si può applicare ad un atto giuridico, questa “non può non trovare manifesta giustificazione ed espressione nella normativa di riferimento”.

Di diverso avviso è l'ordinanza n. 6088 del 15 marzo 2011 della Corte di Cassazione, secondo cui il termine dei 60 giorni riconosciuto al contribuente per formulare le proprie osservazioni è perentorio e non ordinatorio, per cui fino alla scadenza di questo termine, la legge dispone che l'avviso di accertamento è illegittimo. Cioè, non è ammessa alcuna deroga al principio solo per motivi di particolare e motivata urgenza.

L’Istanza è stata rigettata e ora la questione è rimessa in appello.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 - Accertamenti sprint - Stroppa

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