Avvocati. Diritti e onorari più bassi solo con adeguata motivazione

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Avvocati. Diritti e onorari più bassi solo con adeguata motivazione

Il giudice non può limitarsi ad una globale liquidazione di diritti e onorari in misura inferiore a quelli domandati dall’avvocato ma deve dare un’adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operate.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da un avvocato contro la decisione con cui il Tribunale - da questi adito al fine di vedersi riconoscere il saldo della somma dovutagli da una sua ex patrocinata in relazione all’attività professionale svolta - lo aveva condannato per lite temeraria.

Questo sull’assunto che, avuto riguardo alle tariffe professionali al tempo vigenti e considerato lo scaglione applicabile nonché la semplicità dell’attività svolta, il compenso che gli spettava andava quantificato in una somma inferiore a quella richiesta, coincidente con quanto già gli era stato corrisposto da parte della cliente.

Il legale si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando l’omessa adesione ai criteri parametrici al tempo vigenti e, in generale, l’illegittimità della liquidazione operata in sede di merito.

Liquidazione spese processuali: chiarezza nel calcolo del compenso professionale

Doglianze giudicate fondate dagli Ermellini che, sulla vicenda, si sono pronunciati con ordinanza n. 25788 del 13 novembre 2020.

Secondo la Corte, nella decisione impugnata non si comprendeva quale tabella professionale fosse stata in concreto applicata né quali fossero state le specifiche attività ritenute espletate dall’avvocato.

Non era stato, ossia, reso chiaro il percorso logico-giuridico seguito e attraverso cui il Tribunale era giunto al computo del compenso professionale spettante al ricorrente.

Sul punto, la Seconda sezione civile della Cassazione ha ricordato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli domandati.

L’organo giudicante ha infatti l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi.

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