Avvocati, senza bollo l'iscrizione nell'elenco dell'ente autonomo

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Avvocati, senza bollo l'iscrizione nell'elenco dell'ente autonomo

Con risposta n. 448 del 18 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha dato riscontro all'istanza di interpello con cui un'Agenzia regionale aveva chiesto se la manifestazione di interesse all'iscrizione nel proprio elenco degli avvocati esterni, destinati al conferimento di incarichi di patrocinato, assistenza e consulenza legale, potesse essere legittimamente soggetta alla marca da bollo.

Da chiarire, altresì, se fosse corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, o se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non fosse dovuto.

Imposta di bollo, quando si applica?

Per rispondere al quesito, le Entrate hanno richiamato la disciplina in tema di imposta di bollo, per come contenuta nel DPR n. 642/1972.

Rispetto agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto DPR, l'imposta di bollo si applica, fin dall'origine, alle istanze dirette "agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni...tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo".

Per "istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione" - ha chiarito l'Ufficio finanziario richiamando una propria risoluzione - devono intendersi tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, siano indirizzati alle Amministrazioni indicate, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, l'adozione di un provvedimento, il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Agenzia Regionale è ente autonomo, niente bollo

Nella loro risposta, quindi, le Entrate hanno sottolineato come, nel caso esaminato, l'Agenzia istante fosse stata istituita con legge regionale "quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile".

Come tale, essa costituiva soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione.

La stessa, nell'ambito delle proprie attività istituzionale, ha adottato il Regolamento che disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a proprio favore.

Non disponendo, infatti, di un'avvocatura interna, ha ritenuto necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni.

Ebbene, secondo le Entrate, l'Agenzia istante, in quanto ente operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 3 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972.

Di conseguenza, l'imposta di bollo non è dovuta.

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