Azione penale per omesse ritenute anche prima della definizione in sede amministrativa

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Azione penale per omesse ritenute anche prima della definizione in sede amministrativa

Il pubblico ministero può esercitare ritualmente l’azione penale per il reato di evasione contributiva anche se non sia stato perfezionato il procedimento per la definizione in sede amministrativa, “così come esercita l’azione penale per i fatti costituenti reato di cui sia venuto a conoscenza aliunde rispetto ai meccanismi di informazione di cui agli articoli 347 e 33 del Codice di procedura penale”.

Difatti, l’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, della Legge n. 638/1983, introdotto con la novella del 1994, modificando i termini e l’operatività della causa di non punibilità già prevista dalla normativa previgente, ha introdotto, prima dell’invio della comunicazione della notizia di reato, la possibilità di definire il contenzioso in sede amministrativa, nel termine concesso a tale scopo al datore di lavoro, mediante la contestazione o la notifica dell’accertamento della violazione, che non costituisce una condizione di procedibilità del reato.

E’ sulla base di questi assunti, già enunciati dalle Sezioni unite di Cassazione con sentenza n. 1855/2011, che la Sezione feriale penale della Suprema corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avanzato da un imputato avverso la decisione con cui la Corte d’appello lo aveva condannato per il reato omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Di fronte al Collegio di legittimità, la difesa del ricorrente aveva lamentato la mancata verifica, da parte della Corte territoriale, della sussistenza dell’avvenuta condizione di punibilità della preventiva contestazione dell’omesso versamento da parte dell’INPS.

Evitabilità sanzione penale

Rigettando le doglianze avanzate dal ricorrente, la Cassazione – sentenza n. 39332 del 21 agosto 2017 – ha precisato che la possibilità per il datore di lavoro di evitare l'applicazione della sanzione penale attraverso il procedimento definitorio è connessa all'adempimento dell'obbligo imposto all'ente previdenziale dal citato articolo 2, comma 1-bis, “di rendergli noto, nelle forme previste dalla norma, l'accertamento delle violazioni e le modalità ed i termini per eliminare il contenzioso in sede penale, con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà può essere precluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, oppure da un atto equipollente che ne contenga tutte le informazioni in modo da assicurare concretamente l’accesso a tale causa di non punibilità”.

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