Bonus Donne ZES Unica: divieto di licenziamento esteso all’unità operativa

Pubblicato il



I bonus giovani e donne del decreto Coesione sono operativi dal 16 maggio 2025.

A dare definitivamente corso alle novità del decreto Coesione (articoli 22 e 23 del D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024) è stato da ultimo l’INPS con le circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025.

La legittima fruizione dei bonus (o, come vedremo, di parte di essi) è subordinata, tra le altre, ad una specifica condizione, vale a dire l’assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti e successivi l’evento agevolato.

Vediamo più nel dettaglio cosa dispone il legislatore e quali chiarimenti ha fornito sul punto l’INPS.

Bonus giovani under 35

L’articolo 22 del Decreto Coesione riconosce ai datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e part time) o stabilizzano lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto 35 anni di età, un esonero totale della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile.

L’esonero è concesso per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per lavoratore (650 euro mensili per lavoratore se la sede o unità produttiva è ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Per usufruire del bonus, nei 6 mesi antecedenti all’assunzione, il datore non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, oppure licenziamenti collettivi ai sensi della Legge n. 223/1991, nella stessa unità produttiva.

Inoltre, nei 6 mesi successivi all’assunzione, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, oppure di un altro lavoratore con la stessa qualifica e impiegato nella medesima unità produttiva. In caso di violazione, l’esonero contributivo è revocato e il beneficio fruito indebitamente è recuperato. Se l’esonero viene revocato, il periodo di fruizione pregresso deve comunque essere conteggiato ai fini del calcolo del residuo spettante per eventuali nuovi datori che assumano lo stesso lavoratore.

L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, ha al riguardo chiarito che i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto non ostacolano la concessione dell’agevolazione.

Bonus donne nel Mezzogiorno

Il nuovo bonus donne del decreto Coesione spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e part time) donne di qualsiasi età, che versano in una delle seguenti condizioni:

  • donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza;
  • donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle regioni della ZES unica ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);
  • donne impiegate in settori o professioni caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere, definiti ogni anno tramite decreto del Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero dell’Economia (per il 2024, decreto 20 novembre 2023, n. 365; per il 2025, decreto n. 3217 del 30 dicembre 2024).

L’esonero è concesso per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 650 euro mensili per lavoratrice.

Il decreto 11 aprile 2025 ha introdotto due condizioni ulteriori per la fruizione dell’esonero per l’assunzione stabile di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle regioni della ZES unica:

  • assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei 6 mesi precedenti, nella stessa unità operativa o produttiva.
  • divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi, della lavoratrice incentivata o di altro lavoratore con la stessa qualifica e nella stessa unità operativa o produttiva. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L’INPS, con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, ha chiarito che i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero.

È bene far notare che, con riferimento al bonus per le assunzioni femminili nel contesto della ZES Unica, sono previsti criteri ancora più stringenti. Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono garantire l’assenza di licenziamenti/divieto di licenziamenti nella medesima unità operativa o produttiva (e non solo produttiva come per il bonus giovani).

Unità operativa e unità produttiva: differenze

Attingendo dall’INPS (messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017) di ricorda che costituisce:

  • unità operativa” il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. n. 172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità.
  • “unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, mess. n. 56/2017):

a)   risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;

b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell’attività produttiva;

c) ha maestranze adibite in via continuativa.

Casi pratici a confronto

CASO 1 – Bonus giovani: divieto riferito all’unità produttiva

Caso:

  • L’azienda “Alfa S.p.A.” ha due stabilimenti produttivi:
    • uno a Milano (unità produttiva 1),
    • uno a Bergamo (unità produttiva 2).
  • A maggio 2025 vuole assumere un giovane under 35 a Bergamo con il bonus giovani.
  • A febbraio 2025, la stessa azienda ha licenziato per giustificato motivo oggettivo un dipendente a Milano (unità produttiva diversa).

Soluzione:

  • Il bonus è ammissibile, perché il licenziamento non è avvenuto nella stessa unità produttiva (Bergamo) dove avverrà l’assunzione.

CASO 2 – Bonus donne ZES: divieto riferito anche all’unità operativa

Caso:

  • L’azienda “Beta S.r.l.” ha due sedi:
    • una sede amministrativa a Potenza (unità operativa 1),
    • uno stabilimento industriale a Matera (unità operativa 2).
  • A giugno 2025 vuole assumere una donna disoccupata da 6 mesi, residente in Basilicata, nella sede di Potenza, accedendo al bonus donne nella ZES Unica.
  • A marzo 2025, la stessa azienda ha licenziato per giustificato motivo oggettivo una lavoratrice a Matera, con la stessa qualifica.

Soluzione:

  • Il bonus non è ammissibile, perché la legge considera anche l’unità operativa, e non solo quella produttiva. Il licenziamento a Matera impedisce l’assunzione incentivata a Potenza.

In conclusione, il fatto che il divieto di licenziamento venga riferito non solo all'unità produttiva, ma anche all'unità operativa, impone all’impresa una valutazione più ampia e sistemica prima di procedere con nuove assunzioni incentivate.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito