Bonus edilizi, sconto in fattura valido se indicato solo nel saldo

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Bonus edilizi, sconto in fattura valido se indicato solo nel saldo

Con la risposta ad interpello n. 238/2023, l’Amministrazione finanziaria fa chiarezza su alcune fattispecie di errori relativi agli sconti in fattura che si possono commettere nei documenti contabili dei bonus edilizi.

Le delucidazioni rese con il documento di prassi del 3 marzo 2023 riguardano la richiesta avanzata da un fornitore di impianti fotovoltaici, che aveva applicato uno sconto in fattura in misura pari alla detrazione d'imposta del 50% della spesa sostenuta, consentita quando si installa uno dei suddetti impianti.

L’Istante, però, aveva evidenziato di aver emesso fatture in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dall'AdE nella circolare n. 19 del 27 maggio 2022, che prevede la necessità che lo sconto sia applicato "in relazione a ciascuna fattura".

In pratica, invece, l’istante - a seguito di un accordo con il cliente - aveva emesso una prima fattura di acconto senza indicare lo sconto e, poi, una seconda fattura a saldo, evidenziando solo qui lo sconto del 50% sull’intero corrispettivo pattuito, calcolandolo sull'intero importo dovuto compreso anche l’acconto.

Ritenendo il proprio comportamento in linea con la normativa vigente, l’istante chiede se sia comunque necessario ricorrere alla “procedura di invio PEC per segnalazione degli errori formali", prevista dalla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, per legittimare la fruizione dei benefici fiscali.

Sconto in fattura su tutta la spesa anche se con indicazione nella sola fattura a saldo

Nella risposta n. 238/2023, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi edili possono optare in luogo della detrazione diretta, alternativamente, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

L’Agenzia, inoltre, evidenzia come in base alle disposizioni relative al meccanismo dell'opzione:

  1. la detrazione va commisurata alla spesa ''sostenuta'' come documentata con fattura;
  2. lo sconto non può essere superiore alla detrazione e va indicato in ciascuna fattura emessa dal fornitore – indicazione che consente di individuare, anche, il credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedibile. Ciò in quanto lo sconto in fattura non è altro che un contributo anticipato dai fornitori, corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest'ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell'importo dovuto.

Inoltre, in base a quanto precisato nella nota n. 18 della circolare n. 19/E del 27 maggio 2022: “lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.

NOTA BENE: Pertanto, al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello “sconto in fattura”, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato; ciò “anche in caso di sconto parziale”.

Con riferimento al caso di specie, si evidenza come nonostante l’errore di fatturazione commesso dall’istante, sembrano ricorrere gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento ed è possibile dimostrare che:

  • l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
  • il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
  • gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.

 NOTA BENE: Pertanto, nel presupposto che il committente non abbia fruito della detrazione in dichiarazione, né l'abbia ceduta a terzi, l’Agenzia delle Entrate è dell'avviso che la cessione della stessa detrazione, sotto forma di sconto, sia ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, ancorché erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.

Alla luce di ciò, per consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.

In conclusione, quindi, la risposta n. 238/E/2023, pur riconoscendo la spettanza dello sconto in fattura su tutto l’importo dell’intervento, ritiene che la presenza di errori quali quelli riconducibili a quello commesso, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio.

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