Bonus sponsorizzazioni sportive, istanze entro il 1° aprile

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Bonus sponsorizzazioni sportive, istanze entro il 1° aprile

Entro il prossimo il 1° aprile 2021, i soggetti interessati dovranno inviare le domande per il riconoscimento del bonus “sponsorizzazioni sportive 2020” di cui all’articolo 81, comma 1 del D.L. 104/2020. Trattasi dell’agevolazione concessa ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e spetta a “condizione” che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio: carte di credito/debito, prepagate, assegni bancari o circolari). Ai fini della presentazione dell’istanza è necessario compilare ed inviare l’apposito modulo unitamente agli allegati richiesti ai seguenti indirizzi: ufficiosport@pec.governo.it  e servizioprimo.sport@governo.it

Soggetti beneficiari

Ai sensi dell’articolo 81 del D.L. n.104/2020 convertito - per l'anno 2020 - alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
  • società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici;

è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati (Iva esclusa) a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31.12.2020; l’incentivo è, tuttavia, riconosciuto nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal Regolamento Ue n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.

Importante sottolineare che le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a certificare lo svolgimento di “attività sportiva giovanile”.  Restano, in ogni caso, esclusi dall’agevolazione gli  investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. 398/1991

Investimento pubblicità

In base alle disposizioni normative, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
  • effettuato nel lasso temporale che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, tramite strumenti di pagamento “diversi” dal contante (l'incentivo, infatti, spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs.n.241/1997). Quindi, per le sponsorizzazioni contrattualizzate e fatturate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020 e pagate nel 2021 l'agevolazione non è valida.
  • rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, “spesa di pubblicità” volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Ai fini del contributo è, inoltre, richiesta una “attestazione” delle spese. Come stabilito dall’articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 30 dicembre 2020, infatti, le spese sostenute nel periodo indicato sono ammesse al beneficio se risultano da apposita “attestazione” rilasciata alternativamente:

  • dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente;
  • da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
  •  da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti o in quello dei consulenti del lavoro;
  • dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Non viene espressamente indicato, né dalla norma né dal decreto attuativo, la modalità con cui deve essere redatto detto documento; pertanto, appare possibile che lo stesso possa essere redatto in carta libera.

Procedura di concessione del credito d'imposta

Ai fini del riconoscimento del contributo in esame, i soggetti interessati sono tenuto a presentare - entro il prossimo 1° aprile 2021 - apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante un modulo messo a disposizione dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale.

La domanda contiene le seguenti informazioni:

  • gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
  • gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
  • l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
  • la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
  • l'oggetto della campagna pubblicitaria;
  • l’attestazione delle spese sostenute;
  • l'ammontare del contributo richiesto, pari al 50% degli investimenti effettuati;
  • la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000 ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
  • per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  • la dichiarazione sostitutiva resa dal destinatario dell’'investimento concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Una volta compilata la domanda occorre procedere all’invio della stessa unitamente agli allegati richiesti ai seguenti indirizzi: indirizzo pec ufficiosport@pec.governo.it  e  indirizzo mail servizioprimo.sport@governo.it.

Entro il prossimo 30 giugno 2021 (ossia entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande) il Dipartimento per lo sport - previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione prevista - provvede alla concessione del credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro (per l’anno 2020), dandone comunicazione ai beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

L’elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Laddove le risorse messe a disposizione non siano sufficienti rispetto al numero delle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procederà alla “ripartizione” proporzionale delle stesse tra i beneficiari, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Fruizione del credito d'imposta

Per quanto riguarda la fruizione del beneficio, si fa presente che:

  • il credito d'imposta è utilizzabile - a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dell’agevolazione - esclusivamente in compensazione mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;
  • il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo;
  • l'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

FAQ – Dipartimento dello Sport

Sono state “aggiornate” – di recente - sul sito web del Dipartimento per lo Sport una serie di interessati FAQ utili per la soluzione a diverse problematiche, che si riportano nella tabella che segue.

Domanda

Risposta

La sponsorizzazione che abbiamo effettuato e come da contratto va dal 1° luglio 31 dicembre 2020. I pagamenti per le prestazioni effettuate verranno fatti in parte anche nel 2021 e comunque prima del 1° aprile 2021. Alla domanda devono essere allegati i pagamenti tracciati effettuati, quindi devo attendere fino al 1° aprile 2021 per poterli allegare tutti e fruire pienamente del credito d'imposta?

Il primo comma dell’articolo 81 della legge 126/2020, riconosce un credito di imposta per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 dove per investimenti si intendono i pagamenti effettuati. Pertanto, non sono riconosciuti pagamenti effettuati nel corso dell’anno 2021.

Abbiamo un contratto stipulato nel 2019 che ha una durata di 3 anni fino al 2021 ed abbiamo effettuato il pagamento di euro 10.000,00 nel mese di luglio 2020. Per usufruire del credito d’imposta sulle sponsorizzazioni serve un contratto nuovo partito dal 1° luglio 2020 o solo i pagamenti devono essere effettuati dopo il 1° luglio 2020 a prescindere dal contratto firmato?

Il contributo sottoforma di credito di imposta viene riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020. Quindi se il contratto è stato stipulato prima del 2020 e scade dopo il 2020, non occorre che venga stipulato un nuovo contratto ma è necessario che i pagamenti vengano effettuati nel periodo di tempo indicato.

Se ho diversi pagamenti verso società diverse per un totale di euro 10.000,00 posso chiedere ugualmente il credito?

Si.

In caso di più contratti va presentata una richiesta unica o singola per ogni contratto?

Va presentata una richiesta unica.

L'importo dell'investimento va indicato iva inclusa o iva esclusa?

Il credito di imposta viene riconosciuto nella misura del 50 % dell’investimento effettuato, iva esclusa.

I pagamenti possono essere stati saldati anche tramite compensazione con fatture di fornitura nei loro confronti?

No, l’art. 23 del D.lgs.n.241/1997, definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali).

Per le sponsorizzazioni contrattualizzate e fatturate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020 e pagate nel 2021 l'agevolazione è valida?

No.

Per le sponsorizzazioni solo contrattualizzate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020 e fatturate nell'anno 2021 l'agevolazione è valida?

No.

Per individuare le spese agevolabili, occorre fare riferimento alle fatture ricevute tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 per sponsorizzazioni riferite tuttavia alla precedente stagione sportiva 2019/2020, oppure ai pagamenti, con bonifico bancario, sostenuti tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020 in relazione a fatture ricevute antecedentemente a tale periodo?

Come nei casi precedenti occorre far riferimento ai pagamenti effettuati nel periodo previsto dalla norma.

Contratto di sponsorizzazione settembre 2020-giugno 2021: è ammissibile l'intera spesa fatturata e sostenuta a settembre 2020 che si riferisce ad un contratto con termine giugno 2021? Oppure è da ritenere ammissibile la sola quota relativa ai mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 (facendo una proporzione sul totale dei mesi)?

È ammissibile l’intera spesa sostenuta (pagata) a settembre 2020 anche se si riferisce al contratto con scadenza 2021.

 

La spesa minima da tenere in considerazione (10.000 euro) si riferisce al totale del contratto (da settembre 2020 a giugno 2021) oppure alla quota dei mesi di competenza (settembre-dicembre 2020)?

La spesa minima da tenere in considerazione (10.000 euro) si riferisce al totale del contratto (da settembre 2020 a giugno 2021).

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, è ancora in vigore l’esclusione delle società sportive che hanno adottato il regime agevolato ex legge 398/91 o si fa solo riferimento alla consistenza dei ricavi prodotti in Italia da queste ultime nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro?

Il comma 1 dell’articolo 81 della legge 126/2020 prevede l’esclusione delle società sportive che hanno adottato il regime agevolato ex legge 398/91. Il Decreto richiamato regolamenta la procedura ma non può modificarne i contenuti.

Cause di revoca e procedure di recupero del beneficio

Nel caso in cui viene accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal decreto attuativo o quando la documentazione contiene elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla “revoca” del beneficio o alla “rideterminazione” del credito d'imposta. I beneficiari dell’agevolazione, infatti, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio.  

In tale eventualità, il Dipartimento procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.  

Ai fini dell'attività di “monitoraggio” e “controllo” della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, poi, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate dovranno concordare le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione. Qualora l'Agenzia accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, previe verifiche, provvede al recupero del contributo.

Quadro Normativo

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