Cassa commercialisti: interventi su pensioni e contributo di paternità

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Cassa commercialisti: interventi su pensioni e contributo di paternità

La Cassa dottori commercialisti informa che sono state approvate tre importanti modifiche al Regolamento Unitario dell’ente che hanno avuto il via libera da Lavoro e Mef.

Le misure si pongono il fine di favorire il sistema a beneficio delle generazioni più giovani, garantire l’adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche e consolidare il sistema di welfare come strumento di supporto in tutte le fasi della vita degli associati.

Ciò si tradotto nella previsione di un nuovo intervento assistenziale e in modifiche delle prestazioni pensionistiche.

Contributo di paternità

In base all’art. 46bis del Regolamento Unitario, la Cassa può erogare, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a sostegno della paternità ai dottori commercialisti iscritti alla Cassa in caso di:

  • nascita figlio/a;
  • adozione o affidamento preadottivo o temporaneo di minore.

Il contributo è pari al 5% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente l’evento, con un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 2.000 per la nascita di un figlio o in caso di adozione, affidamento preadottivo o temporaneo di minore.

La richiesta per il contributo può essere presentata a partire dalla data di nascita/adozione/affidamento ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'evento, servendosi esclusivamente del servizio online DCP - Domanda di contributo a sostegno della paternità.

I documenti da fornire sono:

  • per la nascita, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità e l’estratto di nascita con l’indicazione della paternità;
  • in caso di adozione o affidamento preadottivo, la copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente;
  • per l’affidamento non preadottivo, la copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente.

Misure pensionistiche

Per quanto riguarda la prestazione pensionistica, si prevede:

  • un incremento dell’aliquota di computo;
  • un aumento delle pensioni minime di inabilità e indirette.

Aliquota di computo – Per fasce di contribuzione soggettiva superiori al 17%, si innalza gradualmente il beneficio dal 4% al 5% in corrispondenza di aliquote di finanziamento pari o superiori al 22%.

Dunque, versando un’aliquota pari o superiore al 22%, l’iscritto avrà sul montante contributivo il 27%.

La misura sarà applicata già dai versamenti relativi al PCE 2023.

Aumento delle pensioni minime di inabilità e indirette – Detta misura si prefigge lo scopo di rafforzare la tutela e il sostegno alle categorie socialmente fragili come gli inabili e i familiari superstiti dei dottori commercialisti.

Quindi, dal 1° settembre 2023, la Cassa ha aumentato la misura minima dei trattamenti pensionistici di inabilità portandola da euro 10.127 a euro 14.468 lorde annue.

Stessa cosa vale per l’importo delle quote delle pensioni indirette che sono riconosciute in percentuale variabile dell’importo minimo (incrementato anch’esso da € 10.127 a € 14.468) al variare del numero dei superstiti.

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