Cassazione: rinvii udienze pubbliche e camerali, seconda fase

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Cassazione: rinvii udienze pubbliche e camerali, seconda fase

Con un nuovo decreto pubblicato ieri, 1° aprile 2020, il Primo Presidente della Corte di cassazione, Giovanni Mammone, ha integrato e modificato il precedente provvedimento recante misure per contrastare l'emergenza da COVID-19.

Cassazione: misure organizzative periodo 16 aprile - 30 giugno 2020

Il decreto n. 47 del 31 marzo 2020 è stato adottato per riorganizzare le attività giudiziarie di legittimità per la cosiddetta "seconda fase", ossia il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020.

Sono state così emanate alcune nuove misure organizzative che, in attesa di eventuali e più complete disposizioni, riguardano, rispettivamente, i settori civile e penale, oltre ad ulteriori previsioni di applicazione comune.

Udienze pubbliche e camerali: rinvio a dopo il 30 giugno 2020

Per quel che concerne l’ambito civile è stato previsto, tra le altre misure:

  • il rinvio a nuovo ruolo a data successiva al 30 giugno 2020 per tutte le cause fissate per la trattazione in udienza pubblica nel periodo fino al 30 giugno (ad eccezione delle cause non soggette a sospensione ex art. 83, comma 3, Dl n. 18/2020 che, previa individuazione, saranno “rifissate con priorità”);
  • il rinvio a nuovo ruolo di tutte le cause fissate per la trattazione in adunanza camerale nel periodo fino al 31 maggio (ad eccezione, anche in questo caso, delle cause non soggette a sospensione ex art. 83, comma 3, Dl n. 18/2020).

Indicate, a seguire, anche una serie di disposizioni sulle adunanze camerali delle Sezioni, Unite e civili, per la trattazione dei procedimenti già fissati nei periodi 11-31 maggio 2020 e 1°- 30 giugno 2020.

Relativamente al settore penale si segnalano:

  • il rinvio d’ufficio e fuori udienza a data successiva al 30 giugno 2020 di tutti i provvedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo fino al 15 aprile 2020 (salvi i procedimenti di cui all’art. 83, comma 3, del Dl “Cura Italia”);
  • il rinvio d’ufficio e fuori udienza a data successiva al 30 giugno 2020 dei procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio dal 16 aprile al 30 giugno 2020 (salvi, come sopra, i procedimenti non sospesi nonché quelli relativi ai ricorsi in cui si debba dichiarare icto oculi l’estinzione del reato o della pena ovvero de plano nei confronti di imputati detenuti o sottoposti alla custodia in carcere e agli arresti domiciliari).

Udienze camerali non partecipate e de plano: modalità da remoto

Le disposizioni comuni, che interessano sia i giudizi civili che quelli penali, prevedono, peraltro, che:

  • le adunanze civili e le udienze penali camerali non partecipate e de plano saranno celebrate da remoto con le modalità di cui al Decreto n. 44/2020;
  • i Presidenti titolari provvederanno a predisporre i nuovi calendari per l’adozione delle necessarie variazioni tabellari.

Tra le altre misure, si segnala un’indicazione riguardante i ricorsi da trattare fino al 30 giugno 2020: i difensori potranno far pervenite alla Corte motivi aggiunti e memorie a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali (indicati in calce al decreto), utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica presente nel ReGIndE e nelle modalità tecniche che verranno successivamente indicate.

Coronavirus. Cassazione: indicazioni su novità nei processi civili

Sempre ieri 1° aprile, sul sito della Suprema corte, è stata pubblicata anche una relazione dell’Ufficio del Massimario sulle novità normative che hanno investito i procedimenti civili, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (altra relazione, concernente i processi penali, è già stata diffusa nei giorni scorsi).

Nel documento (Relazione n. 28/2020) vengono evidenziate le misure relative sia alla cosiddetta "prima fase" (rinvio delle udienze, materie sottratte, sospensione dei termini, misure organizzative provvisorie) sia alla fase successiva, ossia dal 16 aprile e fino al 30 giugno 2020 (differimento delle udienze, udienza a porte chiuse, udienza cartolare, udienza telematica).

A seguire, l’attenzione del Massimario si rivolge agli aspetti connessi alla camera di consiglio “da remoto”, all’adunanza camerale telematica, ai depositi degli atti di parte, ai provvedimenti dei magistrati, ai depositi delle minute.

Rispetto alle altre misure organizzative affidate alla scelta del capo dell’ufficio giudiziario, e, in particolare, alla previsione di cui all’art. 83, comma 7, lett. h), del Dl n. 18/2020 (cosiddetta "udienza cartolare"), l’Ufficio del Massimario sottolinea che tale modalità di celebrazione delle udienze pubbliche “non sembrerebbe a prima vista utilizzabile in Cassazione, per la inapplicabilità nel processo civile innanzi alla S.C. della disciplina sui depositi telematici degli atti processuali”.

Da ipotizzare così che, per il solo processo innanzi alla Cassazione, il deposito delle conclusioni delle parti nonché del Procuratore Generale possa avvenire nelle forme tradizionali, ossia a mezzo di deposito dell’atto in forma cartacea nella cancelleria della Corte.

In alternativa – viene sottolineato – “si potrebbe immaginare che il Primo Presidente possa autorizzare – in via eccezionale – il deposito delle conclusioni scritte delle parti mediante posta elettronica certificata”.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 17 marzo 2020 - Coronavirus. Cassazione, rinvii e trasmissione fascicoli – Pergolari
  • edotto.com – Punto & Lex del 25 marzo 2020 - Corte costituzionale e Cassazione da remoto – Pergolari
  • edotto.com – Punto & Lex del 25 marzo 2020 - Cassazione: giudizi penali di legittimità dopo misure emergenziali – Pergolari

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