Ccnl Cemento industria. Rinnovo

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Ccnl Cemento industria. Rinnovo

Con verbale di accordo 8 maggio 2025 Federbeton e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

L'accordo ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).

Trattamento economico

Aumenti retributivi

Con il rinnovo sono stati stabiliti aumenti retributivi con decorrenza ottobre 2025, ottobre 2026 e ottobre 2027.

Le tabelle retributive sono consultabili nella "Banca dati"

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'importo dell'elemento di garanzia retributiva viene elevato ad € 300,00 annui.

Indennità di lavaggio indumenti

Dal 1° gennaio 2027, per il personale operativo di unità produttive del cemento calce, gesso e malte (operai, intermedi e impiegati tecnici), viene istituita un'indennità "lavaggio tute" di € 100,00 mensili.

Premio di anzianità

Dal 1° gennaio 2027 la quota relativa al premio relativo al compimento del 23° anno di anzianità di servizio, previsto per intermedi e impiegati, sarà estesa anche agli operai.

Mensa

Dal 1° gennaio 2026 il costo del pasto sarà sostenuto interamente dall'azienda. Dalla stessa data l'indennità sostitutiva viene fissata in € 2,00 per ogni giorno di presenza.

Previdenza complementare

La contribuzione al Fondo Concreto, a carico dell'azienda, viene elevata alle seguenti percentuali della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.:

  • 2,65% dal 1° luglio 2026;
  • 2,80% dal 1° luglio 2027.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione al Fondo Altea, a carico dell'azienda, per ogni dipendente sarà elevata ad € 18,00 mensili.

Lavoro a turni

Per i lavoratori che lavorano in turni periodici, la maggiorazione per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni, sia nel caso di 2 turni) è così elevata:

  • 6,5% dal 1° luglio 2026;
  • 7% dal 1° luglio 2027.

Permessi/Congedo/Aspettative

Permessi retribuiti

Sono riconosciuti i seguenti permessi retribuiti:

  • 3 giorni in caso di decesso di un parente di primo grado (genitori, figli);
  • 1 giorno in caso di decesso di un affine di primo grado (suoceri, generi, nuore).

Genitorialità

Per il congedo parentale è riconosciuto un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, fino al raggiungimento dell'80% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo, sia per la lavoratrice madre che per il lavoratore padre.

Viene disciplinato il congedo su base oraria.

Aspettativa

L'aspettativa per gravi motivi familiari viene estesa da 12 a 18 mesi e si applica anche alle aziende con meno di 10 dipendenti.

Malattia e infortunio non sul lavoro

Le assenze che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate per  un periodo complessivo di 24 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario imme­diatamente precedenti.

Il trattamento economico viene così definito:

  • 100% per i primi 10 mesi;
  • 50% per ulteriori 6 mesi.

Quota contribuzione rinnovo contrattuale

Entro il 10 settembre 2025 i lavoratori devono manifestare la non accettazione della trattenuta di € 30,00 a titolo di "contributo per rinnovo contratto" che le aziende effettueranno, ai lavoratori non iscritti alle OO.SS, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2025.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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