Ccnl Gas-Acqua. Rinnovo
Pubblicato il 15 maggio 2025
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L'8 maggio 2025 è stato stipulato il rinnovo del Ccnl del settore Gas-Acqua, con validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Le Parti scioglieranno la riserva entro la metà di giugno 2025. Firmatari: Utilitalia, Proxigas, Anfida, Assogas e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil (Vai al testo dell'accordo).
Incremento retributivo
L'incremento retributivo complessivo per il triennio 2025-2027 sarà costituito dalle seguenti componenti:
- incremento dei minimi contrattuali integrati (TEM);
- ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP);
- welfare contrattuale.
I minimi retributivi verranno incrementati nel triennio di € 260,00 al parametro di riferimento 143,53 con le seguenti modalità:
- € 90,00 dal 1° luglio 2025;
- € 60,00 dal 1° luglio 2026;
- € 60,00 dal 1° luglio 2027;
- € 50,00 dal 1° ottobre 2027.
Le tabelle dei minimi retributivi sono consultabili nella "Banca dati".
Per la copertura del pregresso, ai lavoratori in forza al 1° luglio 2025 verrà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari ad € 230,00 sul parametro medio 143,53, per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.
Ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP)
Gli importi dell'ARAP sono utilizzati secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale, tenendo conto degli indicatori di redditività, efficienza e qualità individuati nelle linee guida definite con accordo 5 maggio 2023.
Le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate nell'anno successivo, sotto forma di una tantum, nei seguenti importi riferiti al parametro medio 143,53:
- € 210,00 per il 2026;
- € 210,00 per il 2027.
Welfare contrattuale
Dal 1° gennaio 2026:
- le aziende verseranno al Fondo di previdenza complementare, ad incremento della contribuzione a loro carico, un importo aggiuntivo per ciascun iscritto di € 4,00 sul parametro medio 143,53 per ogni mensilità imponibile;
- l'importo destinato alla polizza premorienza e invalidità è incrementato di € 1,00 per 12 mensilità;
- le aziende verseranno al Faise, per ogni lavoratore iscritto, un importo aggiuntivo pro capite in misura fissa pari ad € 2,00 per 12 mensilità.
Reperibilità
Dal 1° gennaio 2026, i compensi per il servizio di reperibilità vengono stabiliti nei seguenti importi:
- € 23,88 feriale;
- € 32,50 sabato non lavorato e festivo.
Orario di lavoro
Dal 1° gennaio 2026 la durata contrattuale dell'orario di lavoro è ridotta a 38 ore medie settimanali.
Fino al 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi la previgente disciplina anche per i lavoratori in servizio alla data di stipula del Ccnl 1° marzo 2002.
RSU
Dal 1° gennaio 2026 i permessi retribuiti riconosciuti ai rappresentanti per la sicurezza sono così elevati:
- 24 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti;
- 48 ore annue nelle aziende o unità produttive fino da 6 a 15 dipendenti;
- 72 ore annue nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.
Malattia o infortunio extra-professionale
Dall'8 maggio 2025 decorre la seguente nuova disciplina del periodo di comporto.
In caso di malattia o infortunio extra-professionale il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi continuativi (15 mesi per i lavoratori con disabilità).
Si considera prosecuzione di detto periodo la malattia o l'infortunio che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia/infortunio precedente.
L'obbligo di conservazione del posto cessa quando il lavoratore raggiunga, in complesso, anche in caso di pluralità di eventi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, il limite di 18 mesi di assenza (20 mesi per i lavoratori con disabilità) nell'arco massimo di 36 mesi consecutivi precedenti l'ultimo evento morboso.
I periodi dovuti a ricovero ospedaliero non vengono computati nel calcolo del periodo massimo di conservazione del posto.
Nei casi di assenze dovute a malattie di particolare gravità (es. malattie oncologiche, sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di cooley, sla, trapianto di organi vitali, uremia cronica o gravi malattie che richiedono terapie invasive salvavita), previa richiesta del lavoratore con idonea certificazione scritta da presentare prima della scadenza del termine di comporto, i suddetti periodi di conservazione del posto sono estesi ripettivamente fino a 18 mesi e fino a 24 mesi nell'arco massimo di 36 mesi consecutivi precedenti l'ultimo evento morboso.
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I periodi di assenza dovuti a ricovero ospedaliero non vengono computati nel computo dei predetti termini.
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