Ccnl Studi professionali Conflavoro. Rinnovo

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Ccnl Studi professionali Conflavoro. Rinnovo

Il 9 maggio 2025 Conflavoro pmi, Fesica e Confsal hanno siglato il rinnovo del Ccnl. Il contratto ha validità dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2028 (Vai al testo del Ccnl).

Minimi retributivi

Sono stati definiti i seguenti nuovi minimi retributivi con decorrenza ottobre 2025 e dicembre 2026. Le retaltive tabelle sono consultabili nella "Banca dati".

Indennità di vacanza contrattuale

In casi di ritardo nel rinnovo contrattuale, ai lavoratori sarà corrisposta, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del Ccnl, un'indennità di vacanza contrattuale pari all'1% del minimo tabellare per ciascun livello di inquadramento.

Qualora la data di entrata in vigore dell'ultima tabella retributiva sia inferiore a 9 mesi, tale indennità decorrerà dal 10° mese successivo alla data di entrata in vigore della suddetta tabella.

L'indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.

Mansioni promiscue

L'adibizione a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali si è stati assunti, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello, è consentita per i lavoratori inquadrati nei livelli dal 3°S al 4°.

Lavoro straordinario

Le maggiorazioni, sulla quota oraria della retribuzione di fatto, per le prestazioni lavorative straordinarie sono così elevate:

  • 40% per lavoro straordinario notturno:
  • 30% per lavoro festivo, domenicale e notturno.

Restano confermate le altre maggiorazioni.

Contratto a tempo determinato

Tra le causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi vengono inserite anche le attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15, per i rapporti di durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi.

Stagionalità

Individuate le attività da considerarsi stagionali oltre a quelle indicate nel D.P.R. 1525/1963.

Preavviso

I termini di preavviso, calcolati in giorni di calendario, sono così definiti:

Livello Anzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Licenziamento Dimissioni Licenziamento Dimissioni Licenziamento Dimissioni
Quadri e 1° 90 75 120 105 150 135
60 60 90 90 120 120
3°S e 3° 30 28 40 35 50 42
4°S e 4° 20 15 30 25 40 30
15 10 20 15 25 25

 

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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