Certificazione SOA, quando scatta l’obbligo per le imprese

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Certificazione SOA, quando scatta l’obbligo per le imprese

Con la circolare 10/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all'obbligo della certificazione SOA, richiesto dall'articolo 10-bis del D.L. n. 21/2022, al fine di beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 qualora i lavori siano di importo superiore a 516.000 euro. Con l’articolo 10-bis del D.L. n. 21/2022 convertito, infatti, è stato previsto che, ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dagli articoli 119 (cd. Superbonus) e 121 (opzione per la cessione o lo sconto in fattura) del D.L. n. 34/2020 convertito, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA (ovvero, nella fase transitoria, in possesso almeno di un contratto sottoscritto con un organismo abilitato a rilasciare la certificazione SOA all’esito dei necessari controlli).

La certificazione SOA, lo si ricorda, è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Così, precisa l’Agenzia, per i lavori “in corso” alla data del 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio non è richiesto il rispetto delle condizioni SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023.  

Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a partire dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento dei suddetti benefici fiscali, acquisire la certificazione SOA, nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In quest’ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.

Per i suddetti contratti, le “condizioni SOA” si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda, poi, i contratti di appalto e subappalto stipulati a partire dal 1° gennaio 2023,  la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.

Infine, per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

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