Cessione quote ad elusività ristretta

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Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, con i pareri n. 14 e n. 15 del 12 aprile 2006, depositati il 22 maggio 2006, chiarisce che non è elusiva la cessione di quote di società di persone con successivo scioglimento della compagine, fermo restando che l’operazione non può essere fatta in regime di neutralità fiscale ma deve mantenere il regime fiscale naturale, cioè la tassazione sul valore normale dei beni. I pareri muovono entrambi dal caso di due società, una srl ed una snc, con in comune sia la compagine sociale sia l’attività esercitata e che avevano lo scopo di unificare l’attività sotto un unico soggetto giuridico, la srl, preferendo l’operazione in discussione alla fusione, per il risparmio di 20mila euro (somma stimata per l’attuazione della fusione). Nell’istanza le società avevano prospettato la possibilità di continuare l’attività da parte della srl in regime di neutralità, utilizzando i valori contabili della snc, in base alla circolare n. 54 del 19 giugno 2002 dell’agenzia delle Entrate. Ma il comitato, pur ritenendo non elusiva la cessione in questione, non giudica applicabile l’assunto della circolare citata, poiché l’unico socio superstite non è una persona fisica ma una srl che mantiene il regime fiscale d’impresa prima e dopo lo scioglimento.     

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  • ItaliaOggi, p. 30 – Cessione quote ad elusività ristretta – Felicioni

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