CIGS 2018/2019, criteri di approvazione degli interventi di proroga

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CIGS 2018/2019, criteri di approvazione degli interventi di proroga

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare del 7 febbraio 2018, n. 2, con la quale ha dato indicazioni operative per la proroga del trattamento della CIGS ai sensi dell’art. 22-bis del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), recentemente introdotto dalla legge di bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 27 dicembre 2017).

La circolare individua, in particolare, i criteri per l’approvazione della prosecuzione di programmi di riorganizzazione e dei programmi di crisi aziendale con piani di risanamento complessi.

Come si vedrà, gli interventi specificati nella circolare possono essere approvati per la durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione, 6 mesi in caso di crisi aziendale, entro il limite complessivo di spesa di 100milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

 

CIGS, ultime precisazioni sulla proroga

La legge di bilancio 2018 ha aggiunto l’articolo 22-bis al decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, dando la possibilità alle imprese con più di 100 lavoratori, per gli anni 2018 e 2019, di ottenere una proroga degli interventi di CIGS in presenza di causali di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale.

In particolare, la proroga può essere concessa:

  • per 12 mesi in caso di riorganizzazione;

  • per 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare del 7 febbraio 2018, n. 2, ha precisato i requisiti e i criteri per ottenere la proroga in questione, nonchè le indicazioni per la presentazione delle istanze da parte delle aziende interessate.

 

NB! Come anticipato, il limite complessivo di spesa per prorogare la CIGS è di 100milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Ai fini del rispetto di tale limite, la circolare chiarisce che l’INPS è tenuto a monitorare la spesa effettivamente sostenuta per gli interventi di proroga della CIGS e che i dati in questione vanno trasmessi con cadenza mensile alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Formazione e alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, dando immediata comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali qualora risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite complessivo per ciascun anno.

 

 

Procedura per ottenere la proroga

Per ottenere la proroga della CIGS, è necessario:

  • che le aziende abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa – con la presenza della regione o delle regioni interessate – riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia regionale;

  • che le aziende coinvolte presentino rilevanti problemi occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale di riferimento;

  • che il trattamento di integrazione salariale sia la prosecuzione di un trattamento CIGS già riconosciuto all’impresa, sia esso in corso che risolto nell’anno 2017.

 

NB! In sede di accordo ministeriale, ai fini del rispetto dei limiti di spesa sopra indicati, deve essere quantificato l’onere finanziario dell’intervento di CIGS sulla base delle modalità di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa concordata dalle parti.

 

 

Proroga in caso di riorganizzazione aziendale

Il trattamento di integrazione salariale può essere prorogato sino al limite di 12 mesi qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti:

  • investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi (scadenza ordinaria della CIGS);

  • piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;

  • un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate.

 

Proroga in caso di prosecuzione di un programma di crisi aziendale

In tale ipotesi, il trattamento di integrazione salariale è prorogabile sino al limite di 6 mesi, se il piano di crisi aziendale prevede:

  • interventi correttivi complessi, diretti a garantire la continuazione dell’attività aziendale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi;

  • un piano di gestione delle risorse umane, volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate.

 

 

Modalità di presentazione dell’istanza

Per attivare la procedura di richiesta della proroga di CIGS è necessario utilizzare l’applicativo “cigsonline”, allegando, al fine di giustificare l’istanza, l’accordo governativo e la relazione che attesti la presenza dei requisiti utili per beneficiare ancora del trattamento di integrazione salariale straordinario.

 

NB! Le istanze saranno istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio.

 

 

L’istituto della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria

Viste le ultime novità in materia, appare utile richiamare l’istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e i requisiti per potervi accedere, sia dal punto di vista dell’azienda che del lavoratore.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una prestazione erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione o contratti di solidarietà di tipo A.

Per fruire di tale sussidio, è necessario che il lavoratore abbia maturato un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni, come stabilito dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148.

Si fa presente che la CIGS spetta a operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti di aziende che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti) nel semestre precedente la presentazione della domanda.

In dettaglio, le aziende devono appartenere alle seguenti tipologie:

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

  • imprese di vigilanza.

Ancora, la CIGS può essere chiesta nell’ambito delle seguenti imprese che abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la presentazione della domanda:

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;

  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Da ultimo, la domanda di CIGS può essere presentata dalle seguenti categorie, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati:

  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;

  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.

Si ricorda che (salvo gli interventi di proroga stabiliti dall’art. 22 bis e sopra analizzati) la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale:

  • non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile (conteggiando anche la CIGO);

  • in caso di CIGS per causale contratto di solidarietà, tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi in quanto la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi;

  • per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, per le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione, nonché per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS+CIGO) non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148

Legge del 27 dicembre 2017, n. 205

Ministero del Lavoro - Circolare del 7 Febbraio 2018, n. 2

 

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