CIGS per cessazione attività e trattamento in deroga ai limiti massimi

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CIGS per cessazione attività e trattamento in deroga ai limiti massimi

L'articolo 44, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, ha reintrodotto, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per il triennio 2018-2020, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva.

Con messaggio n. 4265, del 15 novembre 2018, l’INPS ha sottolineato che si tratta di una specifica ipotesi di crisi aziendale che potrà avere una durata massima di 12 mesi complessivi.

Il trattamento:

  • costituirà un ulteriore beneficio per i lavoratori e le aziende in quanto potrà essere concesso in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali;
  • non rappresenta la proroga di un trattamento CIGS per crisi già in corso, ma una fattispecie autonoma di ricorso alle integrazioni salariali straordinarie;
  • sarà erogato dall'Istituto con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Sottolinea il messaggio che per poter richiedere il trattamento in questione occorre prima che sia sottoscritto, tra l'impresa cessata o in cessazione e le parti sociali, uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro, al quale possono partecipare anche il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione interessata.

Per le condizioni di spettanza, il procedimento e le modalità di presentazione dell’istanza l’INPS rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2018.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 ottobre 2018 – CIGS per aziende in cessazione – Schiavone

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