CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale

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CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale

Il D.Lgs. n. 148/2015 ha disciplinato la Cassa Integrazione Straordinaria e, successivamente, con il Decreto Ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016 - efficace dal 9 febbraio 2016 - sono stati adottati i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGS.

La circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro n. 9/2016 costituisce occasione per approfondire le causali di crisi e riorganizzazione aziendale.

Campo di applicazione

Per quanto concerne il campo di applicazione (art. 20, D.Lgs. n. 148/2015) della disciplina in materia di CIGS e dei relativi obblighi contributivi, il Legislatore ha effettuato un raggruppamento delle tipologie di imprese, distinte fra quelle che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda:

  • abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti ed i dirigenti;
  • abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti ed i dirigenti;
  • oppure a prescindere dal numero dei dipendenti.

Alle tipologie elencate nel T.U. degli ammortizzatori sociali, va poi aggiunta l'ipotesi di aziende con più di 50 dipendenti che sarebbero state escluse dalla CIGS ma che hanno fatto ricorso alla stabilizzazione di co.co.pro. nel settore dei call center (scaduta il 31.12.2013): nel caso di specie potranno essere beneficiari del trattamento solo i co.co.pro. stabilizzati ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto n. 22763/2015, fermo però l’accesso al riconoscimento della CIGS nei limiti di spesa previsti.

Il semestre

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 24/2015, ha precisato che ai fini dell’individuazione della sussistenza del requisito dimensionale occorre far riferimento al numero di lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

E’ importante tener presente che nel mese in cui il datore non rientri nel campo di applicazione della CIGS non sarà tenuto neanche al pagamento del contributo ordinario di finanziamento.

Chiarisce a tal proposito la Fondazione Studi che il requisito va verificato come media della complessiva forza aziendale e che, in caso di attività plurime, il calcolo dei dipendenti deve essere eseguito separatamente per ciascuna attività.

Le causali d’intervento

Dal 24 settembre 2015 l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

  • riorganizzazione aziendale che assorbe le previgenti fattispecie di ristrutturazione e conversione aziendale di cui all’art. 1 della Legge 223/1991;
  • crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dall’1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
  • contratto di solidarietà.

 

Dall’1 gennaio 2016 è possibile richiedere la CIGS nell’ambito di una procedura concorsuale per ragioni di crisi aziendale o riorganizzazione solo qualora sia disposta la continuità aziendale (Ministero del Lavoro, circolare n. 24/2015).

Riorganizzazione aziendale

Ai sensi dell’art.1 del DM n. 94033/16, ai fini dell’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale deve riscontrarsi la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

  • l’impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Il programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva;
  • il programma di interventi può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero ed alla valorizzazione delle risorse interne;
  • il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma - relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi UE - deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;
  • le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;
  • le sospensioni decorrenti dal 24.9.2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato;
  • nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario (rientro in azienda dei lavoratori sospesi, riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese ed iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori ) nella misura minima del 70%. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere precisate in maniera dettagliata le modalità di gestione;
  • il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Crisi aziendale

Ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

  • dagli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo (l’impresa deve presentare relazione tecnica in cui devono essere esplicitate le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria);
  • deve essere verificato il ridimensionamento - o, quantomeno, la stabilità - dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento della CIGS e deve riscontrarsi l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Qualora l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIGS, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della CIGS;
  • l’impresa deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell’impresa interessata dall’intervento straordinario di integrazione salariale;
  • il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione. L’impresa - qualora, nel corso dell’intervento di CIGS o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali - deve presentare un piano di gestione degli stessi.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso anche quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.

In tal caso l’impresa, deve rappresentare:

a)       l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi;

b)       la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi;

c)       la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

In via generale, invece, non saranno presi in esame i programmi di crisi aziendale presentati da imprese che:

  • abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;
  • non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva;
  • abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino, per le imprese subentranti, azioni volte al risanamento aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Il D.I. 95075 del 25 marzo 2016 ha, inoltre, definito i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.

La proroga della CIGS può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. data l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente previsto nel programma di crisi aziendale, sia manifestata l’intenzione di cessare l’attività produttiva e contestualmente vengano evidenziate concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda (va presentata documentazione comprovante l’esistenza di prospettive di una rapida cessione che possono essere confermate dal Ministero dello sviluppo economico anche attraverso la dichiarazione di possedere proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda);
  2. prima del termine del programma di crisi aziendale sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
  4. sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47 Legge n. 428/1990.

Misura

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

La circolare n. 9/2016 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ritiene che sia ancora attuale il messaggio INPS 11110/2006 sulla base del quale per la retribuzione di riferimento occorre considerare l’effettiva retribuzione persa inclusiva di eventuali superminimi, altre indennità e mensilità aggiuntive.

L’importo dell’integrazione salariale è sottoposto alla trattenuta del 5,84% e non può superare l’importo dei massimali che per l’anno 2016 sono fissati in:

  • 971,71 euro in caso di retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, pari o inferiore a 2.102,24 euro;
  • 1.167,91 euro in caso di retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, superiore a 2.102,24 euro.

 

  Quadro delle norme

Legge n. 428/1990

D.Lgs. n. 148/2015

D.I. n. 22763/2015

DM n. 94033/2016

D.I. n. 95075/2016

INPS, messaggio n. 11110/2006

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 24/2015

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare n. 9/2016

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