CISOA: come versare i contributi per gli apprendisti non professionalizzanti

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CISOA: come versare i contributi per gli apprendisti non professionalizzanti

Al via il versamento della contribuzione per la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) anche per gli apprendisti di primo e di terzo livello. Lo comunica l'INPS con la circolare n. 1 del 4 gennaio 2023.

La circolare, emanata a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali, spiega alle imprese del settore agricolo le modalità di versamento, con il flusso Uniemens, del contributo CISOA dovuto anche per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022.

Vediamo più nel dettaglio come operare.

Integrazioni salariali estese agli apprendisti non professionalizzanti

L'INPS ricorda, in via preliminare, che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 191 e 192), per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ha esteso l'ambito di applicazione delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs. n. 148/2015.

Con particolare riferimento agli apprendisti, oltre a quelli professionalizzanti già beneficiari delle predette integrazioni salariali, le tutele sono state estese anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore (c.d. apprendistato di primo livello) e agli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello).

Imprese agricole: CISOA per gli apprendisti

Per i lavoratori dipendenti da imprese del settore agricolo l’integrazione salariale, intesa come un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate:

  • è riconosciuta agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori (articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457);
  • e successivamente estesa anche agli impiegati e ai quadri (articolo 14, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Estensione confermata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali anche dopo l’abrogazione dello stesso articolo 14).

L'INPS, sulla scorta dei chiarimenti del Ministero del Lavoro (circolare n. 17 del 20 aprile 2016), aveva ricordato (circolare n. 77 del 27 aprile 2017) come destinatari delle integrazioni salariali agricole fossero i lavoratori agricoli operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti dipendenti da imprese agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Attualmente, a seguito delle novità della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 191 e 192) in vigore dal 1° gennaio 2022, le integrazioni salariali si applicano anche agli apprendisti non professionalizzanti.

Pertanto, sono destinatari dei trattamenti CISOA anche i lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 43 del D.lgs. n. 81/2015) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (articolo 45 del D.lgs. n. 81/2015).

CISOA per gli apprendisti: obblighi contributivi

Dal 1° gennaio 2022 le imprese agricole sono tenute a versare la contribuzione di finanziamento della CISOA anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

Tali obblighi contributivi interessano anche le agenzie di somministrazione per i casi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo.

Il contributo di finanziamento è pari all’1,50% dell’imponibile contributivo (articolo 11, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537).

NOTA BENE: L'INPS ricorda che:

  • le imprese agricole operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per i lavoratori, compresi gli apprendisti, beneficano delle agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  • il contributo di finanziamento della CISOA non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136 (articolo 19, terzo comma, legge n. 457/1972)”.

CISOA per gli apprendisti: contribuzione e flusso Uniemens

Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, l'INPS comunica che, dal 1° gennaio 2023, relativamente agli apprendisti di primo e terzo livello e per quelli mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, la procedura di calcolo è stata aggiornata sulle posizioni contributive contraddistinte dai C.S.C. 5.01.01 e 5.01.02 senza il codice di autorizzazione “5R”.

Per gli stessi soggetti, i datori di lavoro dovranno inoltre versare il contributo CISOA dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022, valorizzando:

  • all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito>, il valore di nuova istituzione “M038”, avente il significato di “Versamento contributo CISOA anno 2022”;
  • nell’elemento <AltroImponibile>, l’imponibile dell’anno 2022;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, il contributo da versare nella misura dell’1,50% calcolato sull’imponibile dell’anno 2022.

Tali operazioni dovranno essere effettuate entro il 16 marzo 2023 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 1 del 4 gennaio 2023).

Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare, nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza gennaio e/o febbraio 2023, gli stessi elementi riportati per i dipendenti ancora in forza, non valorizzando le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero, ma valorizzando l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”.

Le aziende sospese o cessate dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso PosAgri, la contribuzione relativa al contributo CISOA dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato verrà calcolata per l’intero anno 2022, applicando l’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, in sede di emissione del quarto trimestre 2022.

Dal 1° gennaio 2023 il calcolo della contribuzione dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato è aggiornato con l’applicazione dell’aliquota di finanziamento CISOA.

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