Cndcec, aggiornati i modelli di relazione al bilancio 2022 del collegio sindacale

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Cndcec, aggiornati i modelli di relazione al bilancio 2022 del collegio sindacale

Pubblicati dal Consiglio nazionale dei commercialisti gli aggiornamenti relativi alle relazioni del collegio sindacale.

Relazione unitaria sul bilancio

Il primo documento relativo alla “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” – al fine di fornire uno strumento tecnico e operativo ai sindaci-revisori – riporta le principali novità che connotano il bilancio d’esercizio 2022.

Va rammentato che la relazione unitaria dei sindaci-revisori rappresenta la sintesi finale dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio sociale e delle procedure di revisione svolte in risposta ai rischi di errori significati identificati e valutati.

Il modello di relazione unitaria - in luogo di due relazioni separate - del collegio sindacale o del sindaco unico di S.r.l., incaricato della revisione legale, può esprimere al meglio, in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio.

Esso si compone di una Parte A - Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e di una Parte B - Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.

La parte B è suddivisa in:

  • B1 - Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.;
  • B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio;
  • B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio.

Il documento contiene la spiegazione su come procedere qualora uno dei sindaci sia dissenziente sul contenuto della relazione di revisione.

NOTA BENE: La riunione del collegio sindacale può essere svolta in audio/video conferenza anche in assenza di esplicita previsione statutaria.

Modalità di sottoscrizione della relazione unitaria - La relazione unitaria del collegio sindacale può essere sottoscritta anche soltanto dal Presidente del collegio sindacale, tramite firma elettronica qualificata sulla relazione. Questa, poi, è inviata dalla casella Pec del Presidente del collegio sindacale alla casella Pec della società.

In via alternativa, il Presidente del collegio può inviare, con le medesime modalità, un file pdf della relazione da lui stesso sottoscritta manualmente.

Ancora, è possibile inviare la relazione contenente la firma manuale del presidente del collegio a mezzo posta elettronica ordinaria dall’indirizzo email dello stesso a quello di posta elettronica ordinaria della società (richiedendo, però, una notifica di ricezione).

Quanto al contenuto della relazione unitaria va rilevato che sono state varie, nell’anno in discussione, le misure varate a sostegno delle imprese sia per favorire la ripresa post-Covid sia per limitare gli effetti della difficile congiuntura economica dovuta al conflitto in Ucraina e all’impatto inflazionistico, nonché del rialzo dei prezzi dei costi dell’energia e delle materie prime.

Relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione

In vista dell’approvazione dei bilanci 2022, viene reso il modello di relazione del Collegio sindacale non incaricato della revisione legale ex art. 2429, co. 2, c.c.

Il Cndcec fa presente che il documento è stato redatto sulla falsariga del modello di relazione che il collegio sindacale o il sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l., redigono e depositano in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Esso si ispira alle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, pubblicate dal Consiglio nazionale nel 2020 e aggiornate a gennaio 2021 e, più specificatamente, alle raccomandazioni contenute nella Norma 7.1. “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.

Da sottolineare, perché si riveli uno strumento utile per i professionisti, che è stato messo a disposizione anche l’aggiornamento del “Verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio sindacale”.

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