Cndcec-FNC. Protocolli 231 contro il rischio Coronavirus

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Cndcec-FNC. Protocolli 231 contro il rischio Coronavirus

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti, il 27 aprile 2020, hanno pubblicato il documento denominato “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex dlgs. 231/01 nell'emergenza sanitaria”.

Scopo del lavoro è quello di offrire alcune indicazioni operative di comportamento ai professionisti che a vario titolo – come componenti di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2007 o come componenti di collegi sindacali incaricati di svolgere l'attività di organismo di vigilanza – sono chiamati a mettere le proprie competenze tecniche a disposizione delle imprese, che stanno attraversando una fase molto delicata a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Coronavirus. Rischio di infiltrazioni criminose

I commercialisti dopo aver sottoscritto, il 14 marzo 2020, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, con il quale il Governo e le Parti sociali hanno condiviso le Linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, hanno concentrato la loro attenzione anche sui rischi di criminalità finanziaria.

Le misure di lockdown imposte al Paese per il contenimento dell'epidemia hanno provocato un indebolimento di gran parte del tessuto economico, aprendo una vera e propria falla rispetto a possibili fenomeni di organizzazione criminale. Le imprese, soprattutto quelle meno solide sotto il profilo patrimoniale, si trovano costrette a ricorrere all’indebitamento per fronteggiare le crescenti difficoltà, con il rischio di andare incontro al compimento di reati di usura, oppure a quello di acquisizione diretta o indiretta di imprese da parte di organizzazioni criminali.

Sia la Banca d’Italia che l'Unità di Informazione Finanziaria hanno messo in guardia contro tali pericoli, così da chiedere espressamente a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al Dlgs. 231/2007 un impegno particolare nell’intercettare e segnalare tempestivamente alla UIF tutte le situazioni sospette, in modo da consentire a quest’ultima di attivare immediatamente gli opportuni meccanismi di approfondimento.

Accanto a suddetti rischi, si pongono poi quelli legati:

  • all’utilizzo diffuso di strumenti di pagamento elettronici, anche dopo il superamento del momento dell’emergenza, a causa delle misure di distanziamento sociale;

  • ai delitti contro l'industria e il commercio, soprattutto per i beni caratterizzati da elevata domanda nella attuale fase storica (Dpi, mascherine e guanti), che potrebbero essere contraffatti oppure avere origine, provenienza, qualità marchio o segni distintivi diversi da quelli pattuiti;

  • alla diffusione di rendiconti finanziari non veritieri e/o situazioni contabili non corrispondenti alle norme sulla contabilità da parte dell’azienda;

  • all’effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, come l’iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l’uso di documenti falsi allo scopo di ottenere dagli istituti bancari finanziamenti garantiti dalle istituzioni.

Coronavirus. Protocollo di gestione e controllo dei rischi da reato ex decreto 231/2001

I commercialisti, nel loro documento, riportano una lista dei principali reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 di possibile rilievo in questa particolare fase emergenziale.

Al contempo, offrono una sorta di check-list delle attività che si rendono consigliabili per l'Organismo di vigilanza.

Sottolineano, infatti, come in tale situazione, negli enti che hanno già adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 diventi centrale il ruolo dell’OdV al quale è affidato il compito di vigilare sull’adeguatezza e sul corretto funzionamento del modello stesso e di curarne l’aggiornamento.

Vengono, così, fornite una serie di indicazioni operative che i professionisti che compongono il suddetto Odv devono porre in essere a supporto delle imprese indifficoltà.

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, l’OdV deve instaurare un costante flusso informativo bidirezionale con l’organo amministrativo e con i soggetti aziendali preposti a contenere la diffusione del Covid-19, come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

 

 

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 17 aprile 2020 - Coronavirus. Uif su segnalazioni antiriciclaggio – G. Lupoi

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