Co.Co.Co non genuine e lavoro subordinato: un’endiadi

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Co.Co.Co non genuine e lavoro subordinato: un’endiadi

Il D.lgs. n. 81/15 ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 61 e ss. del D.lgs. n. 276/03, relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e alle presunzioni legali applicabili ai rapporti autonomi c.d. non genuini.
A decorrere dal 01/01/2016 è possibile concludere contratti di collaborazione anche senza limiti di durata, purché l’attività del lavoratore si concretizzi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale. Diversamente, qualora la prestazione del collaboratore venga svolta in modo continuativo e sia organizzata dal committente, anche in ordine ai tempi e ai luoghi di lavoro, l’art. 2 del D.lgs. n. 81 cit. estende al rapporto de quo la disciplina del lavoro subordinato.

Le costruzioni esegetiche dell’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 81 cit.

Dall’entrata in vigore del decreto sul riordino delle tipologie contrattuali, la miglior dottrina ha prospettato molteplici interpretazioni in ordine al significato dell’art. 2 comma 1 D.lgs. n. 81 cit..
Senza pretesa di esaustività e con estrema sintesi, le principali opzioni ermeneutiche ritengono che l’art. 2 comma 1 del D.lgs. 81 cit. avrebbe alternativamente:

  • ridefinito la fattispecie di cui all’art. 2094 c.c. mediante la previsione di un nuovo criterio legale di direzione-organizzazione del lavoro dipendente (cfr. Pietro Ichino “Il codice semplificato del lavoro” in www.pietroichino.it);
  • positivizzato i criteri sussidiari elaborati dalla giurisprudenza nell’opera di qualificazione della fattispecie di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. (G. Santoro Passerelli “I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 n. 3 c.p.c.” in http://csdle.lex.unict.it/);
  • garantito l’estensione della disciplina del lavoro subordinato a rapporti invero autonomi (cfr. Adalberto Perulli “Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal committente” in http://csdle.lex.unict.it/).

La validità e la robustezza argomentativa di ciascuna delle tesi avanzate lascia tuttora aperta la questione esegetica dell’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 81 cit.. Sennonché lo studio delle fattispecie deve anche lasciare il passo a esigenze operative, atteso che il diritto serve per prevenire e risolvere situazioni conflittuali e proprio in tale ottica si attendeva una presa di posizione da parte del Ministero del Lavoro.

La circolare n. 3 del 2016 del Ministero del Lavoro

Le prime indicazioni operative sono state diramate con circolare n. 3 del 2016, nella quale il Ministero non sembra prendere espressa posizione a favore dell’una o dell’altra tesi, ma si limita a illustrare il significato dei requisiti al ricorrere dei quali la collaborazione perde i connotati di genuinità.
Affinché la prestazione di lavoro fuoriesca dal raggio di applicazione dell’art. 409 c.p.c., il Ministero sottolinea che le condizioni di cui all’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 81 cit. debbano ricorrere congiuntamente e che quindi la prestazione debba essere svolta:

  • esclusivamente dal lavoratore, il quale non deve avvalersi dell’ausilio di altri prestatori;
  • in un determinato arco temporale con modalità ripetitive in vista della realizzazione dell’interesse della controparte contrattuale;
  • secondo i criteri organizzativi, anche di ordine spazio-temporale, stabiliti dal committente.

La circolare appare stringata sui predetti parametri, il cui significato invero è tutt’altro che pacifico in dottrina, anche perché proprio sulla valenza lessicale degli stessi ruota il portato applicativo della disposizione in commento.
Per quanto riguarda invece le conseguenze correlate all’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 81 cit., di primo acchito, seppur in via non ufficiale, l’organo di vertice del Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato riguardi non solo i profili strettamente lavorativi (es. orario di lavoro, ius variandi etc), ma anche quelli di natura previdenziale, fiscale e amministrativa, con la contestuale applicazione, in quest’ultima ipotesi, delle sanzioni previste per gli illeciti commessi dal datore di lavoro in ordine alla gestione del rapporto di lavoro subordinato.
Per vero tale prospettazione sembra aderire alla linea di pensiero per cui l’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 81 cit. prevedrebbe una norma di disciplina e non di fattispecie, nel senso che il contratto di collaborazione, anche ove non genuino, non subirebbe processi di riqualificazione, ma resterebbe autonomo e verrebbe disciplinato dalle norme previste per il lavoro subordinato (cfr. http://goo.gl/Z7V55T).
La circolare n. 3 del 2016 sembra riprendere tale assunto ove stabilisce che al ricorrere congiuntamente tutte le condizioni di cui all’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 81 cit. si applica “qualsivoglia istituto legale e contrattuale (trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi) normalmente applicabile in forza del rapporto di lavoro subordinato” e che in tal caso “il Legislatore ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate a una riqualificazione del rapporto”.

Contratto autonomo e lavoratore subordinato: una difficile convivenza

Il procedimento assiomatico utilizzato in quest’ultimo passaggio sottende, senza tante riserve, che il contratto di collaborazione, anche se eseguito dal prestatore in forma non autonoma, conserverebbe tale natura, ma che al contempo al lavoratore verrebbe applicato lo standard massimo di tutela previsto per la subordinazione.
Senza entrare nel merito della percorribilità di tale opzione esegetica, che, per quanto sostenibile, dovrebbe pur sempre rendere ragione del perché le effettive modalità di svolgimento della prestazione non riverberino sulla causa del contratto, occorre comunque sottolineare che le conseguenze pratiche sembrano avere una valenza marginale.
Invero, ove la prestazione di lavoro venga assoggettata in tutto e per tutto alla disciplina del lavoro subordinato ci si chiede cosa resti dell’autonomia se non il “nudo nome”.
Vero è che la Fondazione dei consulenti del lavoro, con circolare n. 4 del 2016, ha ritenuto che le tutele riguardino il lavoratore e che, pertanto, il contratto, proprio perché autonomo, non rientrerebbe nel limiti di computo per la base occupazionale aziendale. Vero è tuttavia che tale tesi desta forti perplessità perché scinde il contratto dal lavoratore, quando invero quest’ultimo è soggetto dell’accordo e parte immanente del rapporto negoziale.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale

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