Compensazioni in F24, regole da non sottovalutare

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Compensazioni in F24, regole da non sottovalutare

Ai sensi dell'articolo 17 del DLgs.n.241/1997, i contribuenti che eseguono versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali, premi Inail ed altre somme a favore di altri enti impositori (Stato, Regioni, Enti Locali, ecc..) hanno facoltà di utilizzare in compensazione, nel modello F24, i crediti ed i debiti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce periodiche contributive. Per effetto degli interventi normativi succedutisi nel tempo abbiamo assistito ad un sostanziale restyling delle disposizioni in materia.

In generale, i crediti relativi alle imposte dirette (Irpef ed Ires) e relative addizionali, all’Irap ed alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Tuttavia, le regole di presentazione “preventiva” della dichiarazione per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui non si applicano ai crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) ed alle compensazioni cd. “verticali o interne”. Va detto che l'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000 euro comporta l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia. Si ricorda, poi, che - tenuto conto dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti l'applicazione degli Isa - è possibile, in presenza di determinate condizioni, essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari di importo non superiore a 20.000 euro annui per le imposte dirette e l’Irap (ovvero 50.000 euro annui relativi all’Iva). Sul fronte contributivo, si rammenta che i crediti INPS risultanti dal Modello DM10 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Per quanto riguarda i crediti INAIL, invece, si osserva che sono utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Da ultimo, si rammenta che - a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata - occorrerà presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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