Confisca nel contrasto al terrorismo

Pubblicato il



Confisca nel contrasto al terrorismo

Sul supplemento ordinario n. 31 della Gazzetta ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 è stata pubblicata la legge sul contrasto al terrorismo.

In vigore dal 24 agosto2016, ratifica ed esegue anche 5 convenzioni/protocolli.

Legge n. 153 del 28 luglio 2016: “Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”.

Nuova la confisca per il contrasto al terrorismo

Viene introdotta, con l’articolo 270-sexies del Codice penale, la confisca per il contrasto al terrorismo: nel caso di condanna o di patteggiamento per delitti commessi con finalità di terrorismo sarà sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, sarà altresì prevista la confisca per equivalente di beni, di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito