Conguagli da assistenza fiscale 2024, cosa devono fare i sostituti d’imposta

Pubblicato il



Conguagli da assistenza fiscale 2024, cosa devono fare i sostituti d’imposta

Tempo di conguagli da assistenza fiscale per datori di lavoro e professionisti.

A decorrere dai cedolini paga di competenza luglio 2024, i sostituti d’imposta sono chiamati a dar corso alle operazioni di debito/credito risultanti dai modelli dichiarativi 730/2024 dei propri dipendenti.

Dall’ultima decade di giugno, l’Agenzia delle Entrate mette, infatti, a disposizione dei sostituti d’imposta che hanno compilato il quadro CT del modello di Certificazione Unica ovvero che hanno inviato il modello CSO, le risultanze delle imposte dovute rispetto ai redditi percepiti dai sostituiti, chiamandoli a rimborsare o trattenere rispettivamente i crediti e/o debiti dettagliatamente riportati nel c.d. modello 730-4.

Tra le novità di quest’anno si evidenzia che il contribuente, in sede di dichiarazione, potrà eventualmente richiedere – così come avviene per il modello Redditi PF – che il rimborso avvenga anche senza la presenza del sostituto d’imposta. In questa ipotesi, nessun modello 730-4 verrà ricevuto dal sostituto.

Come ricevere i dati dei 730-4: l’indirizzo telematico

Le operazioni di conguaglio fiscale in argomento si riferiscono alla situazione reddituale dei sostituiti per il periodo d’imposta 2023.

Esse trovano origine, naturalmente, dall’invio, da parte dei contribuenti, dei modelli dichiarativi 730 che abbiano risultanze definitive a debito o a credito, che contemplino la situazione reddituale complessiva dell’anno, tenendo conto di emolumenti percepiti, detrazioni o deduzioni d’imposta.

Le operazioni di debito/credito risultanti dalla dichiarazione possono essere effettuate avvalendosi dei sostituti d’imposta che dovranno attenersi a quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate con il cosiddetto modello 730-4. Quest’ultimo modello sarà, infatti, ricevuto direttamente dal sostituto d’imposta che:

  • nel caso di prima presentazione della Certificazione Unica, abbia compilato e trasmesso il quadro CT, salvo che lo stesso non abbia proceduto, prima della scadenza di tale certificazione, alla trasmissione dell’apposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • abbia trasmesso l’apposito modello Comunicazione 730-4 (c.d. CSO) per indicare la destinazione dei predetti modelli 730-4.

Le suddette comunicazioni devono intendersi propedeutiche alla ricezione delle risultanze dei conguagli fiscali sui redditi dei sostituiti del periodo d’imposta 2023 e devono pervenire nei tempi previsti dal cronoprogramma dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui:

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 16, Decreto del Ministero delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164, i professionisti abilitati ed i CAF dovranno concludere le attività di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa consegna al contribuente entro il:

  • 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

ATTENZIONE: Come previsto dall’art. 19, del predetto Decreto, le somme risultanti a debito o a credito dal prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata devono essere rispettivamente trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Ciò comporta, conseguentemente, che il conguaglio operato dai sostituti d’imposta incaricati dovrà avvenire necessariamente con una cadenza mobile, subordinata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente e della conseguente ricezione del modello 730-4 in via telematica.

Comunicazione di diniego alle operazioni di conguaglio

Il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per obbligo di legge relativamente al proprio personale dipendente e, in caso di inadempienza, lo stesso può essere sanzionato ai sensi dell’art. 39, comma 3, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

L’opposizione alle operazioni di conguaglio, c.d. diniego, è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente non sia mai esistito oppure quando lo stesso è cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730.

ATTENZIONE: La data utile per l’avvio della presentazione del modello 730 è stabilita normalmente nel giorno successivo alla scadenza per la trasmissione delle Certificazioni Uniche. 

ESEMPIO: Il sostituto d’imposta deve dar corso alle operazioni di conguaglio a credito rispetto alle risultanze del modello 730-4 ricevuto a seguito della presentazione del modello dichiarativo da parte di un dipendente cessato nel mese di aprile 2024, sempreché il credito possa trovare capienza rispetto alle ritenute fiscali effettuate su altri lavoratori dipendenti. Laddove, invece, considerando la medesima ipotesi, le risultanze del modello 730-4 fossero a debito il sostituto dovrà effettuare la comunicazione di diniego non sussistendo ancora retribuzioni da erogare e quindi da cui trattenere le risultanze (a debito) del contribuente.

Pertanto:

  1. nelle ipotesi di conguaglio a debito e cessazione del rapporto di lavoro (ovvero di aspettativa non retribuita o analoga posizione) successiva alla data di avvio della presentazione del modello 730, ma antecedente alla prima effettuazione o completamento del conguaglio a debito, il sostituto deve comunicare tempestivamente al contribuente interessato gli importi risultanti dalla dichiarazione che dovranno essere autonomamente versati;
  2. nelle ipotesi di conguaglio a credito, per i dipendenti cessati o privi di retribuzione prima dell’avvio della presentazione del modello 730, il sostituto d’imposta può rimborsare gli importi spettanti mediante la corrispondente riduzione delle ritenute fiscali relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nei consueti termini previsti.

Trasmessa la comunicazione di diniego:

  • il sostituto non deve effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dal 730-4;
  • il contribuente potrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa con l’indicazione del sostituto d’imposta corretto ovvero del medesimo sostituto che ha effettuato il diniego nei casi in cui tale ultima comunicazione sia stata effettuata per errore.

ATTENZIONE: Le comunicazioni di diniego non possono essere annullate o rettificate. Ciò comporta che un erroneo diniego deve essere seguito da una dichiarazione integrativa da parte del sostituito riportante i dati del medesimo sostituto d’imposta.

Assistenza fiscale 2024 - Conguaglio a debito

Nel caso in cui il risultato contabile attestato nel modello 730-4 ricevuto contenga un complessivo importo a debito, il sostituto d’imposta deve procedere ad effettuare le trattenute al contribuente, nel numero di rate eventualmente individuate e sempreché compatibili con la conclusione del periodo d’imposta 2024, sulla prima retribuzione utile o comunque sulla retribuzione del mese di competenza successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Effettuata la trattenuta dal c.d. netto in busta, il sostituto procede al versamento, nei medesimi termini previsti per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni del personale dipendente, mediante la consueta delega di pagamento (modello F24).

Nel caso in cui la retribuzione del mese di competenza sia insufficiente per il complessivo pagamento delle risultanze indicate nel modello 730-4, il sostituto deve provvedere a trattenere la parte residua sulle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi applicando gli interessi previsti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Tale interesse è pari allo 0,40% su base mensile e deve, anch’esso, essere versato tramite modello F24.

Nei casi in cui il contribuente abbia specificato il numero di rate (entro il massimo di 5) andrà applicato un tasso di interesse, sulle singole rate, pari allo 0,33% su base mensile.

NOTA BENE: Qualora non sia possibile rispettare il numero di rate prescelto dal contribuente, in considerazione della “chiusura” delle operazioni di conguaglio entro il mese di competenza novembre, il sostituto d’imposta potrà – autonomamente – ripartire il debito nel numero di rate più vicino a quello prescelto ma che consenta, comunque, di adempiere al versamento entro il modello F24 in scadenza al 16 dicembre. È, in ogni caso, esclusa dalla possibilità di rateizzare la seconda o unica rata di acconto Irpef o cedolare secca, che dovranno necessariamente essere trattenute con la retribuzione del mese di competenza novembre.

Nel caso, invece, in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare nel corso delle operazioni di conguaglio a rate a debito, il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente gli importi ancora dovuti, demandando a quest’ultimo il versamento mediante F24 delle somme rimanenti.

Di seguito l’elencazione dei codici tributo utili al versamento degli importi trattenuti al contribuente derivanti dal modello di liquidazione della dichiarazione dei redditi da riportare nel modello F24 alla colonna a debito:

Sezione Erario

  • 4731” denominato Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • 4730” denominato Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • 1630” denominato Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale (utilizzabile per i codici “4731” e “4730”;
  • 1845” denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Acconto (c.d. Cedolare secca);
  • 1846” denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Saldo (c.d. Cedolare secca);

Versamento addizionali regionali e comunali

  • 3803” denominato Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • 3790” denominato Interessi di pagamento dilazionato addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • 3845” denominato Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – Acconto;
  • 3846” denominato Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – saldo.
  • 3795” denominato Interessi di pagamento dilazionato addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.

Assistenza fiscale 2024 - Conguaglio a credito

Laddove, invece, la risultanza del prospetto di liquidazione della dichiarazione sia complessivamente a credito per il contribuente, le somme andranno rimborsate dal sostituto d’imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione (modello 730-4) o, eventualmente, nei limiti dell’ammontare complessivo delle ritenute fiscali a titolo di Irpef e/o addizionali regionali o comunali all’Irpef trattenute dal sostituto d’imposta rispetto a tutti i percipienti, nonché delle eventuali somme a debito derivanti dall’assistenza fiscale.

Pertanto è da applicarsi il principio secondo cui il sostituto può rimborsare le risultanze del modello 730-4 sino alla c.d. capienza delle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati del mese di riferimento, rimanendo preclusa la possibilità di conguagliare i predetti importi con tributi diversi quali IVA, IRES o contributi previdenziali ed assistenziali, così come rimane preclusa la possibilità di anticipare direttamente gli importi a rimborso.

ATTENZIONE: Laddove il sostituto riceva una pluralità di risultanze a credito, in considerazione della capienza della singola mensilità, lo stesso deve ripartire in percentuale, tra tutti i contribuenti assistiti, l’importo rimborsabile secondo un rapporto determinato tra l’importo globale delle ritenute da operare nel mese di riferimento nei confronti di tutti i percipienti e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare

Nel caso in cui, alla mensilità di competenza novembre, il sostituto d’imposta non sia riuscito a completare le operazioni di conguaglio dei crediti per insufficiente capienza, assunto che gli anzidetti crediti non possono essere rimborsati in assenza di ritenute compensabili, il sostituto d’imposta deve comunicare gli importi residui ai contribuenti avendo, altresì, cura di specificare nella Certificazione Unica dell’anno successivo le somme non corrisposte per incapienza (ex quadri da 51 a 333 del modello CU 2024) così da consentire, al contribuente, la possibilità di riportare detti crediti nella prima e successiva dichiarazione fiscale utile.

Per quanto concerne i codici tributo da utilizzare sul modello F24 i rimborsi devono essere indicati nella colonna a credito con i seguenti codici tributo:

  • 1631” denominato Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • 3796” denominato Somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • 3797” denominato Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.

Operazioni societarie e conguagli fiscali

Qualora, durante le operazioni di conguaglio, dovessero verificarsi delle operazioni societarie con variazione del sostituto d’imposta ovvero cessioni di contratto che comportino il passaggio dei percettori di redditi di lavoro dipendente senza soluzione di continuità, il nuovo datore di lavoro è obbligato a svolgere le medesime funzioni del cedente operando tutte le operazioni di conguaglio e tenendo conto di quanto già trattenuto o rimborsato dal precedente sostituto d’imposta.

Decesso e conguagli fiscali

Nelle ipotesi di decesso del contribuente viene meno l’obbligo di portare a termine le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione del conguaglio a debito il sostituto è tenuto a comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute che dovranno essere, da questi, versate, senza tener conto degli acconti.

Eventuali somme a credito risultanti dal modello 730 verranno, diversamente, riportate direttamente in Certificazione Unica per la parte non corrisposta, in modo che gli eredi possano computare la parte restante del credito nella prossima dichiarazione presentata per conto del contribuente deceduto ovvero presentare istanza di rimborso.

Assistenza fiscale – Schema riepilogativo

 

QUADRO NORMATIVO

Ministero delle Finanze – Decreto 31 maggio 1999, n. 164

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito