Conguagli degli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati da Fondi di solidarietà adeguati

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L’INPS, con messaggio n. 1393 del 24 febbraio 2015, ha fornito istruzioni relative alla gestione contabile dei conguagli a credito e a debito degli assegni straordinari di sostegno del reddito erogati dai Fondi di solidarietà la cui disciplina viene adeguata alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 92/2012, categorie 027-VOCRED (credito ordinario), 028-VOCOOP (credito cooperativo) e 198-VESO33 (assicurativi), distinguendo tra i:

- conguagli a credito/debito dei lavoratori di prestazioni di esodo vigenti;

- conguagli a credito/debito dei lavoratori di prestazioni di esodo eliminate.

Chiarisce l’Istituto che, nel primo caso:

- i conguagli a credito dei lavoratori devono essere accreditati ai beneficiari direttamente nella prima rata di assegno straordinario estratta, successiva alla ricostituzione;

- i conguagli a debito dei lavoratori devono essere recuperati direttamente sulle future rate di assegno straordinario estratte.

Nel caso di prestazioni di esodo eliminate, gli assegni straordinari sono a totale carico dell’azienda esodante presso la quale il lavoratore prestava servizio, per cui la provvista corrispondente al fabbisogno di copertura degli stessi sarà incassata prima di poterne disporre il pagamento a favore dei beneficiari.
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