Registri biotestamento e DAT. Parere del Consiglio di Stato

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Registri biotestamento e DAT. Parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si è espresso, con parere n. 1991 del 31 luglio 2018, su cinque quesiti che gli erano stati sottoposti dal ministero della Salute in tema di DAT - Disposizioni anticipate di trattamento e di consenso informato.

Le DAT costituiscono lo strumento con cui ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, può decidere “ora per allora” le proprie volontà su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi; questo – ricorda la Commissione speciale del CdS - manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto.

Parere su quesiti in tema di banca dati nazionale

Le domande formulate dal ministero in tema di DAT riguardavano, in particolare, l’istituzione della banca dati nazionale di cui al comma 418 dell’articolo 1 della Legge di bilancio n. 205/2017, destinata alla registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento medesime.

Il Consiglio di Stato, nell’ottica di un’effettiva attuazione alla Legge n. 219/2017 introduttiva del biotestamento, ha risposto che:

1.la banca dati nazionale deve, su richiesta dell’interessato, poter contenere copia delle DAT stesse, compresa l’indicazione del fiduciario e l’eventuale revoca, salvo che il dichiarante non intenda indicare soltanto dove esse sono reperibili;

2. il registro nazionale è aperto anche a tutti coloro che non sono iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN);

3. le DAT non hanno alcun vincolo di contenuto e l’interessato deve avere la possibilità di scegliere se limitarle solo ad una particolare malattia, se estenderle a tutte le future malattie, se nominare il fiduciario o non nominarlo, ecc. mentre spetterà al ministero della Salute mettere a disposizione un modulo-tipo per facilitare il cittadino a rendere le DAT; va esclusa, ciò posto, la possibilità di prevedere una vera e propria standardizzazione delle DAT a fini di conservazione elettronica;

4.apparendo necessario che vi sia certezza in ordine alla “adeguatezza” delle informazioni mediche acquisite dall’interessato e riguardanti le conseguenze delle scelte effettuate, risulta opportuno che tale circostanza venga attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal ministero della Salute.

5.alle DAT può accedere il medico che ha in cura il paziente nonché il fiduciario, sino a quando è in carica.

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