Contabilità "informale" prova come le altre

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Sul delitto di dichiarazione infedele – articolo 4 del Dlgs 74/2000 – la Sezione penale della Cassazione (sentenza 48148/2009, del 17 dicembre) dichiara che costituisce prova, nel processo a carico dell’imputato di quel reato, l’esibizione di documenti estranei alla contabilità del contribuente. Perciò, la cosiddetta “contabilità informale” tenuta dalla società assume il suo bel peso nel giudizio penale per evasione Irpeg ed Iva.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Il file segreto vale come prova – Settembre

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