Contributi figurativi per aspettativa per incarichi politici o sindacali

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Contributi figurativi per aspettativa per incarichi politici o sindacali

La domanda di accredito per i contributi figurativi relativi ai periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali va presentata entro il 30 settembre prossimo, per cui in vista dell'imminente scadenza di presentazione delle istanze telematiche, l’INPS – con messaggio n. 3240 del 7 settembre 2020 – ha riepilogato gli adempimenti a carico dei soggetti interessati.

Tempi e modalità di presentazione 

La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa ed anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente (art.3, c. 3, D.Lgs. n. 564/96).

Previsto il rinnovo tacito 

E’ previsto, tuttavia, il rinnovo tacito della domanda per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante.
Nel caso in cui questi soggetti intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi – chiarisce l’Istituto – devono presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa e la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

Da notare che il criterio del rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l'interessato non maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione, per cui, per tutti gli altri lavoratori dipendenti in aspettativa continua a trovare applicazione, ai fini dell'accredito figurativo, la previsione di cui all'art. 3, c.3, D.Lgs. n. 564/1996, in forza della quale la domanda di accredito deve essere ripetuta, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente.

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