Contributo unificato procedure concorsuali

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Contributo unificato procedure concorsuali

Con circolare del primo aprile 2016, il Ministero della Giustizia detta le linee guida per la determinazione del contributo unificato nelle procedure concorsuali, dando risposta ai frequenti quesiti pervenuti in proposito, relativamente alle opposizioni allo stato passivo fallimentare ed alle diverse fasi endoprocessuali della procedura fallimentare.

Al riguardo, il Ministero ricorda preliminarmente come il legislatore, con D.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 art. 9, abbia previsto, in termini generali, l’obbligo di versamento del contributo unificato per la procedura concorsuale, per poi indicarne l’ammontare nel successivo art. 13, comma 5, ribadendo altresì come lo stesso sia dovuto “per la procedura fallimentare”, all'uopo definita quale quella che va “dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”.

Criteri di determinazione contributo unificato

E’ stato tuttavia riscontrato come nella prassi operativa, il presente dettato normativo sia stata oggetto di interpretazioni differenti. Per cui il Ministero ritiene di dover uniformare quanto prima i comportamenti presso gli uffici giudiziari, dettando alcune specifiche direttive, ed in particolare:

  • per la procedura fallimentare, ovvero, “la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”, dovrà essere versato il contributo fisso di euro 851,00 (ex art. 13, comma 5, cit. D.p.r. 115/2002);
  • per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell’art. 14, D.p.r. 115/2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata.

 

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