Controlli formali e precompilata

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Controlli formali e precompilata

Novità della Legge di Stabilità 2016

A seguito dell’introduzione del modello 730 precompilato, ormai al suo secondo anno di vita, sono state apportate interessanti novità per quanto concerne i controlli formali che possono essere effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ai sensi dell’ art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. Tali controlli consistono in operazioni di verifica effettuate dall’Agenzia delle Entrate sulla conformità dei dati indicati nel modello 730 precompilato con:

  • la documentazione che il contribuente deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • con i dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti;
  • con i dati forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Per attestare la correttezza dei dati dichiarati nel modello 730 precompilato, il contribuente che ha subito una procedura di controllo formale, può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione a disposizione ed a fornire chiarimenti, in caso di difformità tra i dati in possesso del fisco e quanto indicato nel modello 730.

Con riferimento alla dichiarazione precompilata, il D.lgs. 175/2014 prevede una specifica disciplina  relativa ai poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate e inoltre, l’ultima Legge di Stabilità, a partire dai modelli 730 che sono presentati nel 2016, ha abrogato l'esonero dall'effettuazione dei controlli preventivi di cui all'art. 1, comma 586, L. 147/2013, nel caso di presentazione diretta del contribuente o tramite il sostituto d'imposta, della dichiarazione precompilata senza modifiche.

L'Amministrazione Finanziaria può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza, o che determinano un rimborso di importo superiore ad euro 4.000.

Dichiarazione precompilata

La dichiarazione precompilata (Mod. 730) predisposta dall’Agenzia delle Entrate e relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata o modificata dal contribuente. Va tuttavia sottolineato che viene comunque riconosciuta la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata nelle modalità ordinarie. Per riassumere, relativamente alla dichiarazione predisposta dall’Agenzia il contribuente può:

  • accettare la dichiarazione precompilata;
  • modificare la dichiarazione;
  • presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie redatta anche autonomamente.

Il diverso comportamento del contribuente sull’obbligo dichiarativo incide sulla disciplina relativa ai poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate modificata dall'ultima Legge di Stabilità.

Il controllo formale della dichiarazione dei redditi

Il controllo formale della dichiarazione dei redditi effettuato in base alle previsioni dell'art. 36-ter, D.P.R. 600/1973, consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente, e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Il controllo formale della dichiarazione consente di:

  • escludere anche parzialmente lo scomputo delle ritenute d'acconto, le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate;
  • determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Il contribuente può essere invitato dall'ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, nel caso in cui emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione. Nei casi in cui la documentazione prodotta non risulti idonea per comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Controlli ante Legge di Stabilità 2016

Il D.Lgs. 175/2014 prevedeva, in materia di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, differenti trattamenti in ragione dell’apporto di eventuali modifiche/integrazioni e del soggetto che trasmetteva la dichiarazione precompilata.  

In caso di presentazione diretta del modello da parte del contribuente (o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale), e qualora non fossero state apportate modifiche erano esclusi i:

  • controlli formali sui dati forniti dai soggetti terzi (fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni);
  • i controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore ad euro 4.000 e/o determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Se invece il contribuente avesse apportato modifiche alla dichiarazione tali da incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, la dichiarazione precompilata, presentata direttamente dal contribuente o per il tramite del sostituto d’imposta, risultava essere assoggettabile agli ordinari controlli.

Se invece ancora il modello precompilato fosse stato presentato da un CAF o da un professionista abilitato, la dichiarazione risultava essere sottoposta a controllo formale pure con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) indicati nella dichiarazione precompilata.

Anche in tale eventualità, restava comunque fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che davano diritto alle detrazioni (comprese quelle per familiari a carico) e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

Risultato contabile a credito

La Legge 147 del 2013 ha introdotto una particolare procedura di controllo dei modelli 730 che presentano un risultato contabile a credito per contrastare l'erogazione di rimborsi indebiti Irpef.  Nello specifico l'Amministrazione Finanziaria avrebbe potuto effettuare i controlli preventivi  (anche documentali) in caso di rimborso complessivamente superiore ad 4.000 euro anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni ed in presenza di detrazioni per familiari a carico.

L’interpretazione della norma è stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 19 febbraio 2015. Tra i chiarimenti forniti vi è quello secondo cui i rimborsi di crediti d'imposta che eccedono i 4.000 euro si sarebbero potuti effettuare con le regole ordinarie  (e quindi dai sostituti d'imposta per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti, pensionati e titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, a norma dell'art. 19, D.M. 164/1999), solo nel caso in cui nella dichiarazione non fosse stato compilato il quadro "Familiari a carico" e non fossero emerse richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni.

In definitiva le due condizioni (detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze d'imposta da precedenti dichiarazioni) risultavano essere alternative, nel senso che era sufficiente la sussistenza di una sola delle due per far scattare il controllo dell'Agenzia delle Entrate, quando il credito chiesto a rimborso avesse superato l'importo di euro 4.000.

Le modifiche della Legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina dei controlli preventivi sui modelli 730 nelle situazioni che sono considerate maggiormente a rischio. In particolare sono stati abrogati i commi 586 e 587 dell'art. 1 della Legge 147/2013, con i quali erano stati introdotti i controlli preventivi sui modelli 730 con rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze relative alla precedente dichiarazione.

Per effetto di tale intervento, si è resa necessaria l’abrogazione della lett. b) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 175/2014, che aveva escluso i controlli preventivi sui modelli 730 trasmessi all’Agenzia delle Entrate senza modifiche direttamente dal contribuente, ovvero per il tramite del sostituto d’imposta. Le novità hanno effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016 e relative al periodo d'imposta 2015.

La relazione illustrativa al disegno di Legge di Stabilità 2016 ha evidenziato che i suddetti controlli preventivi si basavano su criteri che risultano ormai superati in quanto con riferimento ai familiari a carico, viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell'invio della dichiarazione mentre, con riferimento alle eccedenze derivanti dall'anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata.

La nuova disciplina permette all'Agenzia delle Entrate di individuare nuovi criteri di controllo, adottabili di volta in volta.

Con i nuovi interventi legislativi, se il modello 730/2016 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente dal contribuente (tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, non si darà luogo esclusivamente al controllo formale di cui all’art. 36-ter, D.P.R. 600/1973 sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali ecc.) che per il periodo d’imposta 2015, sono stati comunicati dai soggetti obbligati all’invio dei dati in esame.

Osserva - La dichiarazione precompilata deve considerarsi comunque accettata “senza modifiche” anche nel caso in cui il contribuente si limiti soltanto a variare dati che non possono incidere sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (come la variazione della residenza anagrafica, senza modificare il comune del domicilio fiscale).

La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre integrato l’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 con l’inserimento del comma 3-bis, secondo cui nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Amministrazione Finanziaria può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.

Relativamente agli elementi di incoerenza, l’articolo 5, comma 3-bis, del D.lgs 175/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 949, lettera f), della Legge di Stabilità per il 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano appunto degli elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Il controllo è effettuato entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Gli elementi di incoerenza saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all’entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Nel caso di presentazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta del mod. 730/2016 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta:

  • non operano le esclusioni dal controllo documentale sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
  • il controllo preventivo può essere effettuato in tutti i casi in cui dalla dichiarazione modificata, emerga un rimborso di importo superiore ad 4.000 euro, a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico.

La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre modificato l'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 175/2014, stabilendo che le novità in tema di controlli preventivi si applicano anche ai modelli 730 presentati tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una dichiarazione precompilata o di una dichiarazione presentata con le modalità “ordinarie”.

Al ricorrere di tale circostanza:

  • il controllo formale continua ad essere effettuato nei confronti del CAF o del professionista, e riguarda anche i dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Si ricorda infatti, che il legislatore ha ritenuto di attribuire ai CAF e professionisti abilitati la responsabilità del controllo formale, cui è destinato l’istituto del visto cd. ‘‘leggero’’ di cui all’art. 35, co. 1 e 2, lett. a), D.Lgs. 241/1997;
  • il controllo preventivo può essere effettuato in tutti i casi in cui dalla dichiarazione presentata (precompilata accettata o modificata o dichiarazione non precompilata) risulta un rimborso di importo superiore ad 4.000 euro, a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico.

Quadro Normativo

D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

D.P.R. 600 del 29 settembre 1973

Circolare Agenzia delle Entrate n. 6 del 19 febbraio 2015

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