Controlli per contagi, vanno fatti in orario di lavoro?

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Controlli per contagi, vanno fatti in orario di lavoro?

Per il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

  1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
  2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria rientra tra gli obblighi datoriali ma anche tra gli obblighi del lavoratore che vi si deve sottoporre quale soggetto attivo del processo di sicurezza (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008).

I pareri della Commissione per la salute e sicurezza

A seguito di richiesta di interpello la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n. 18/2014, ha chiarito che le visite mediche ex art. 18 del T.U. non possono per nessun motivo essere omesse o trascurate dal datore (soggetto obbligato) così come il lavoratore non può esimersi dall’effettuarle.

Tuttavia per la Commissione, l’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa per cui va fatta in orario di lavoro.

Qualora il datore ritenga di far fare tali visite al di fuori del suddetto orario dovrà giustificare le motivazioni produttive e tale orario dovrà essere considerato lavorativo a tutti gli effetti anche in forza dell’art. 15, comma 2 del citato T.U.,il quale prevede espressamente che le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro, non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

A quanto sopra occorre aggiungere che, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, le visite mediche devono essere a cura e spese del datore di lavoro e comprendere gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Con successivo interpello n. 14/2016, la Commissione ha, inoltre, sottolineato che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) per cui, in definitiva, il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.

Controlli per COVID-19

Alla luce di quanto sopra chi scrive ritiene che rientri nell’orario di lavoro, e come tale vada retribuito, anche il tempo necessario per i lavoratori che, a causa dell’emergenza coronavirus, sono inviati dal medico competente a fare il tampone o qualsiasi altra tipologia di analisi, per verificare l’assenza di contagio in atto.

Tale orario dovrà comprendere anche i tempi necessari per gli spostamenti e le eventuali attese, e tutto quanto sarà eventualmente effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, andrà conteggiato e retribuito quali ore di lavoro straordinario.

 

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