Conversione Dl Rilancio: le misure su udienze civili e penali

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Conversione Dl Rilancio: le misure su udienze civili e penali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25, sono stati pubblicati la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 34/2020 (Dl Rilancio), nonché il testo di quest’ultimo Decreto, coordinato con la predetta legge di conversione.

Tra le modifiche da ultimo introdotte, vi sono alcuni ritocchi riguardanti le misure in materia di Giustizia di cui al Titolo VIII, capo V del Decreto legge (artt. 219 - 221).

Processo civile: misure fino al 31 ottobre 2020

Si segnala, in proposito, un emendamento introduttivo di nuove disposizioni relative allo svolgimento dell’attività giudiziaria, legate alle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Coronavirus, applicabili fino al 31 ottobre 2020.

Deposito atti e pagamento CU telematici

Le novità, a carattere provvisorio, riguardano, in primo luogo, il deposito telematico degli atti del processo civile e il pagamento del contributo unificato in via telematica.

Negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico, così, è previsto l’obbligatorio deposito telematico, da parte del difensore, di ogni atto e dei documenti in comunicazione nonché l’assolvimento degli obblighi di versamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria, con sistemi telematici di pagamento.

Estesa, per lo stesso periodo, la possibilità di deposito degli atti online e di svolgimento del processo telematico anche nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione.

Udienze civili con deposito di note scritte

A seguire, viene ammessa, sempre sino al 31 ottobre, la possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte.

Tale modalità di trattazione dovrà essere disposta dal giudice con un provvedimento che va notificato alle parti almeno 30 giorni prima dell’udienza, con assegnazione di un termine fino a 5 giorni prima di tale data per il deposito delle note scritte. Entro i successivi 5 giorni le parti potranno presentare eventuale istanza di trattazione orale.

Udienza con partecipazione da remoto su richiesta delle parti

Prevista anche la possibile partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta: in questo caso, la parte potrà partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore mentre l’istanza di partecipazione dovrà essere depositata almeno 15 giorni prima della data di udienza.

Trattazione della causa da remoto con consenso delle parti

Inoltre, con il consenso delle parti, il giudice potrà disporre la trattazione della causa attraverso collegamenti da remoto dell’udienza civile, qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

Giuramento CTU in dichiarazione con firma digitale

Il Giudice, al posto dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, potrà inoltre disporre che il perito, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento attraverso dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

Processi penali, colloqui e depositi a distanza

Novità anche sul fronte del processo penale.

Salvo i casi in cui è comunque prevista la partecipazione a distanza, viene assicurata, fino al 31 ottobre 2020, con il consenso delle parti, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti, se possibile mediante collegamenti audiovisivi a distanza.

E’ inoltre disposta la possibilità di svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni.

Sono, infine, introdotte alcune previsioni sul deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

Fondo per crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali

Per finire, si segnala la disposizione di cui all’articolo 220-bis (Istituzione del Fondo per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali), inserita nel corso dell'esame in sede di commissione.

Essa sancisce un incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Programma di spesa "Servizi di gestione amministrativa dell'attività giudiziaria" della Missione "giustizia" dello stato di previsione del ministero della Giustizia.

Si tratta di risorse destinate alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 7 luglio 2020 - Dl Rilancio: udienze online anche fino al 31 ottobre – Pergolari

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