Corte di Giustizia. Impresa in concordato può essere esclusa dalla gara d’appalto

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Corte di Giustizia. Impresa in concordato può essere esclusa dalla gara d’appalto

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 28 marzo 2019 (causa C-101/18), ritiene che è conforme alla cosiddetta direttiva appalti (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004) la normativa italiana che consente l'esclusione da una gara d'appalto dell'impresa in concordato “in bianco”.

La Corte Ue è stata sollecitata in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato, in ragione di un orientamento non omogeneo della giurisprudenza amministrativa, che chiedeva “se sia compatibile con le direttive Ue considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di volere presentare istanza di concordato preventivo ‘in bianco’ quale causa di esclusione dalla procedura d'appalto pubblico, interpretando così estensivamente il concetto di ‘procedimento in corso’ sancito dalla normativa”.

Nelle motivazioni della Corte di Giustizia Ue si legge che “la legislazione italiana dispone un trattamento diverso tra gli operatori economici che hanno presentato un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, in merito alla loro capacità di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, a seconda che tali operatori economici abbiano o meno incluso nel loro ricorso di concordato un piano che prevede la prosecuzione della loro attività”.

Tuttavia, tale diverso trattamento non è in contrasto con la giurisprudenza della Corte.

Infatti, la Corte ha già giudicato che la Direttiva 2004/18 non contempla un'uniformità di applicazione delle cause di esclusione, in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare affatto tali cause di esclusione o di inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale. In tale ambito, gli Stati membri hanno il potere di attenuare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti da tale disposizione.

Inoltre, lo Stato membro interessato ha altresì il diritto di determinare le condizioni in cui la causa di esclusione facoltativa non si applica.

Da ultimo, sottolinea la sentenza del 28 marzo 2019 che “È altrettanto conforme al diritto dell'Unione e soprattutto al principio di uguaglianza nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per la legislazione nazionale escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico un operatore economico che ha presentato una domanda di “concordato in bianco” piuttosto che non escluderlo”.

Per tali motivi, la Corte di Giustizia Ue dichiara che “l'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell'attività”.

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