Cortile condominiale e ripartizione delle spese di riparazione

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Per la riparazione del cortile condominiale che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini – precisa la Corte di cassazione nel testo della decisione n. 2243 del 16 febbraio 2012 - non si può ricorrere, ai fini della ripartizione delle relative spese, ai criteri previsti dall’articolo 1126 del Codice civile dovendosi, per contro, procedere ad un’applicazione analogica dell’articolo 1125 del medesimo codice, ai sensi della quale “le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.

Il giudice di merito – spiega la Corte – deve valutare il tipo di intervento in relazione al quale è intervenuta la delibera di riparto della spesa; così, se l’opera di manutenzione straordinaria avesse riguardato esclusivamente la manutenzione o la riparazione della pavimentazione del cortile, la relativa spesa avrebbe dovuto essere posta a carico di tutti i condomini; se, invece, avesse riguardato anche la struttura sottostante, e cioè il solaio con la relativa impermeabilizzazione , la relativa spesa, avrebbe dovuto essere ripartita in parti eguali tra tutti i condomini contitolari del cortile, da un lato, ed i proprietari esclusivi dei garage sottostanti, dall’altro.
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