Cumulo “materiale” al posto di quello “giuridico” in caso di violazione degli obblighi di comunicazione Iva

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Il Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010 recante disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", e con finalità di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, prevede – tra le altre cose – pesanti sanzioni per chi viola i nuovi obblighi comunitari in materia di Iva.

All’articolo 1 del provvedimento, infatti, si specifica l’obbligo per i soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto di comunicare telematicamente all'agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

Per l'omissione delle suddette comunicazioni oppure nel caso di loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Pertanto, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, il nuovo meccanismo sanzionatorio si articolerà nel seguente modo:

- sanzione elevata da 258 a 2.065 euro per le violazioni di tipo residuale in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva,

- sanzione elevata da 516 a 4.130 euro per l’omessa o irregolare presentazione della comunicazione.

Ma, la vera novità del decreto “incentivi” consiste nella mancata applicazione del principio del cumulo giuridico delle sanzioni (art. 12. Dlgs 427/1997). Cioè, in caso di violazioni plurime di una stessa disposizione oppure anche di violazioni relative a tributi diversi e a più periodi d’imposta, non sarà più possibile applicare un’unica sanzione (debitamente elevata). Si dovrà, invece, applicare una nuova penalità per ogni omissione (cumulo materiale): cioè, si dovrà moltiplicare le sanzioni per il numero di violazioni riscontrate.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – Obblighi Iva con supersanzioni

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