Dal 1° gennaio 2014 il saggio di interesse legale varia dell'1%

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La variazione del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014 è nel Decreto 12 dicembre 2013 - Ministro dell’Economia e delle Finanze, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 292, del 13 dicembre 2013 – ove è appunto stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio scorso, è fissata all’1% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

Una circolare Inps, la n. 2 del 10 gennaio 2014, ne chiarisce i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Dietro integrale pagamento dei contributi dovuti, è possibile - ex art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - ottenere la riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, la condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda che, naturalmente, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dell’1%, di cui al decreto ora citato, si applica dunque ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti, puntualizza l’Istituto di previdenza, verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Il decreto ministeriale 12 dicembre 2013 produce, in ogni caso, effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2014. In relazione a ciò la misura dell’interesse dell’1% si applica, conclude la circolare n. 2/2014, alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2014. A tal fine, la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.
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