Dal Decreto “Semplificazioni“ novità a tutto campo

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Dal Decreto “Semplificazioni“ novità a tutto campo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto cd.“semplificazioni” (D.L.n.73/2022) sono state emanate importanti disposizioni in materia di semplificazioni fiscali ed interventi sociali. Il decreto, che si compone di 47 articoli, è entrato in vigore il 22.06.2022 e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 agosto (con le conseguenti possibili modifiche ed integrazioni al testo attualmente vigente). Numerose le novità che, anche sul piano operativo, hanno coinvolto imprese e professionisti.

Nella disamina che segue si ripercorrono le principali novità previste.

Modifiche al calendario fiscale

Primo intervento, di certo importante in questo periodo “caldo” per gli adempimenti, concerne le modifiche al calendario fiscale Iva. In primis è da segnalare la nuova periodicità per gli elenchi Intrastat.

Per effetto delle disposizioni previste dall’articolo 3 del D.L. n. 73/2022, infatti, i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati “entro il mese successivo al periodo di riferimento” anziché entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo di riferimento. Il nuovo termine riguarda chiaramente, a regime, sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.

Novità anche in tema di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (di cui all’articolo 21-bis comma 1 del D.L. n. 78/2010). Nello specifico, viene differito al 30 settembre di ciascun anno il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Lipe del secondo semestre (in luogo del 16 settembre). Restano invariati, invece, i termini di invio riferiti al primo e al terzo trimestre, ossia l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre), mentre per il quarto trimestre rimane fermo il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati nell’ambito della dichiarazione annuale Iva (compilando il quadro VP) purché la stessa venga presentata entro fine febbraio (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

Ulteriore novità ha riguardato l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Per effetto dell’articolo 3 commi 4 e 5 del D.L. n.73/2022 (che modificano l’articolo 17, comma 1-bis, lett. a) e b) del D.L. n. 124/2019), infatti, viene incrementata, da 250 a 5.000 euro, la soglia al di sotto della quale è consentito il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare. La novità riguarda le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Conseguentemente, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 01/01/2023 potrà essere effettuato, senza il pagamento di sanzioni ed interessi:

  • in relazione al primo trimestre, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000 euro;
  • in relazione al secondo trimestre, entro il termine previsto  per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre) se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell’anno risulta, complessivamente, inferiore a 5.000 euro.

Altra semplificazione contemplata dal comma 6 dell’articolo 3 del decreto in esame concerne l’imposta di soggiorno. L’articolo 4, comma 1-ter del D.lgs. n. 23/2011 e l’articolo 4, co.5-ter del D.L. n. 50/2017 stabiliscono che la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Tuttavia, a seguito dell’emergenza sanitaria, l’articolo 25, comma 3-bis del D.L. n.41/2021 ha stabilito che entro il 30 giugno 2022 dovevano essere presentate le dichiarazioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021.

Ora, per effetto della nuova disposizione, limitatamente agli anni d’imposta 2020 e 2021, viene differito al 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022) il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

Modifica della disciplina in materia di esterometro

In tema di “esterometro” il D.L. n.73/2022 agisce su due fronti. Con l’articolo 12 vengono, infatti, “escluse” dall’obbligo di trasmissione telematica alle Entrate - oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica veicolata tramite SdI – anche le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.  

Viene, quindi, introdotto un limite, pari a 5.000 euro, per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati ai fini dell’esterometro non è più dovuta. Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani. Sul punto, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate (nel corso di Telefisco del 15.06.2022) avevano chiarito che “per gli acquisti di servizi occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD17 e il codice natura N2.2; per gli acquisti di beni (per i quali non viene emessa bolletta doganale) occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD19 e, anche in tal caso, il codice natura N2.2.” Questione che pare superata (almeno per le operazioni nel limite dei 5.000 euro) a seguito del decreto in esame. Resta, tuttavia, il dubbio se detta novità possa farsi valere anche sulle operazioni effettuate a partire dal 22 giugno in quanto per queste l’obbligo comunicativo sarà adempiuto entro il 22 agosto 2022.

Nuovo articolo 1, comma 3-bis del DLgs.127/2015

I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità  indicate nel comma 3, nonché  quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.

Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Nell’ambito dell’articolo 13 del D.L. n.73/2022 viene, poi, “modificata” la decorrenza della misura sanzionatoria prevista in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, D.lgs. n. 471/1997, fissandola a partire dal 1° luglio 2022 (invece che dal 1° gennaio 2022).  La sanzione amministrativa, lo si ricorda, è di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. La nuova decorrenza della misura sanzionatoria elimina quel “disallineamento” temporale che esisteva tra l’applicazione delle nuove sanzioni già in vigore dal 01/01/2022 e l’adempimento comunicativo che sarà in vigore dal prossimo 1° luglio 2022.

Principio di derivazione rafforzata estenso alle micro imprese

Con l’articolo 8 del D.L. n.73/2022 il legislatore interviene, in primo luogo, sull’applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d’impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Tuir) estendendolo alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Nella versione previgente le modifiche, infatti, il principio di derivazione rafforzata si applica(va) ai soggetti “diversi” dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile “che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”. In particolare, per detti soggetti, la determinazione del reddito d’impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, ossia ai concetti di qualificazione (esatta individuazione dell’operazione posta in essere), classificazione (individuazione della specifica tipologia di provento/onere) e imputazione temporale (corretta individuazione del periodo d’imposta) adottati in sede di bilancio, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Per effetto  della nuova disposizione, invece, a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.06.2022 (e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta solare, a partire dal 2022) anche ai soggetti qualificati “micro-imprese” (ossia quelli che non superano i limiti dimensionali di cui all’articolo 2435-ter codice civile ossia:  attivo Stato patrimoniale 175.000 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio) che hanno  optato per l’applicazione del bilancio ordinario (e, quindi, scelgono di non adottare le semplificazioni della norma civilistica), è applicabile il principio di derivazione rafforzata e la determinazione dell’imponibile dovrà seguire la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Tuir.

Sempre nell’ambito dell’articolo 8 del D.L. n.73/2022, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta solare, a partire dal 2022), il citato principio di derivazione rafforzata viene esteso anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di “correzione” degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per le quali non è scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative.

Con le modifiche operate, infatti, i componenti di reddito imputati in bilancio, per effetto della correzione di errori contabili, assumono rilievo fiscale nell’esercizio in cui viene corretto l’errore evitando così (come era stato previsto dalla circolare n.31/E/2013) la presentazione di una apposita dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore. In considerazione delle finalità di semplificazione, si fa presente che la rilevanza fiscale delle poste derivanti dalla correzione di errori contabili è, in ogni caso, esclusa per i componenti negativi di reddito in relazione ai quali, con riferimento al periodo d’imposta di corretta imputazione contabile, è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Disciplina società in perdita sistematica - abrogazione

Per effetto  dell’articolo 9, comma 1 del D.L. n.73/2022, a partire dal periodo di imposta 2022 per i soggetti solari, viene “abrogata” la disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. n.138/2011. Nessuna modifica, invece, ha interessato la disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della L. n.724/1994.

Abrogazione disciplina società in "perdita sistematica"

..all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022".

Si rammenta che sono considerate “di comodo”, in base alle disposizioni di cui all’articolo 30 della legge n.724/1994, non solo le “società non operative”, ossia le società che non superano il cd. test di operatività, ma anche le “società in perdita sistematica” ovvero quelle che presentano 5 periodi d’imposta in perdita (cd. periodo di osservazione). Più precisamente sono considerate società in perdita sistematica i soggetti che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo. Alle società in perdita sistematica - in quanto considerate di comodo - si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994. Esse, dunque, hanno l'obbligo di dichiarare ai fini delle imposte un reddito non inferiore a quello minimo presunto e, ai fini Irap, un valore della produzione minimo. Vi è, tuttavia, la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito eccedente il minimo; è fatto divieto di chiedere a rimborso o di utilizzare il credito IVA in compensazione. Inoltre, per le società in perdita sistematica che siano anche società di capitali, è previsto il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50%.

Pertanto, le società di capitali che risultano "di comodo" dovranno pagare un’Ires al 34,5% (24+10,5). Si ricorda, altresì, che per società non operative (ovvero “di comodo”) si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare e che alle stesse viene attribuito un reddito minimo - applicando alcune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali - la cui disapplicazione può essere richiesta all’Agenzia delle entrate tramite interpello. Per effetto delle novità, quindi, le penalizzazioni previste dall'articolo 30 della L. 724/94 non trovano applicazione per il periodo 2022 laddove i periodi di imposta 2017 - 2021 risultino in perdita fiscale ovvero 4 dei citati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

Con l’articolo 14 del D.L. n.73/2022, modificando gli articoli 13 e 19 del D.P.R. 131/86, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia nonché il termine per la denuncia di eventi successivi alla registrazione. Nello specifico, a seguito della modifica dell’articolo 13 (commi 1 e 4) e dell’articolo 19 (comma 1) del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione degli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 (sia agli atti notarili che non notarili) deve avvenire entro 30 giorni (in luogo di 20 giorni) decorrenti dalla data dell'atto formato in Italia. Per le operazioni di società ed enti esteri di cui i cui al comma 2 dell'art. 12 del TUR, invece, la registrazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese.

Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.06.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto. Ulteriore novità ha interessato – a partire dal 22 giugno 2022 - il termine per la denuncia di eventi successivi alla registrazione. Infatti, modificando l’articolo 19 del TUR, il termine di 30 giorni si applica anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.  Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:

  • in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;
  • in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del TUR;
  • in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato.

Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati 

Con l’articolo 18 del D.L. n.73/2022 si estende l'ambito di applicazione del regime di esenzione Iva e dell'aliquota Iva del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario. In primis, con la novella normativa, l’esenzione prevista dall'articolo 10, comma 1  n. 18) del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di diagnosi e cura alla persona rese nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza viene estesa anche alle prestazioni sanitarie che costituiscono “una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione ..”, di cui al suddetto art. 10, co. 1, n.18) del D.P.R. 633/1972. Pertanto, l’esenzione in esame opera anche per le prestazioni di ricovero e cura ma solo fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dal prestatore al terzo.

Ulteriore novità ha riguardato l’estensione dell’aliquota Iva del 10%. Con la sostituzione del n. 120) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, viene ora stabilito che l’aliquota Iva del 10% sia applica anche:

  • alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero 18) e numero 19) del D.P.R. 633/1972;
  • alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate;
  • alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'art. 10, primo comma, numero 19) del D.P.R. 633/1972.

 

Ulteriori novità in sintesi

Art. 6 - Controlli formali dichiarazioni precompilate

Anche in caso di presentazione “senza modifiche” della dichiarazione precompilata mediante un CAF o un professionista abilitato non viene effettuato il controllo formale sui dati. Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati.

Nello specifico, con la novella norma (modificando la disciplina dell'articolo 5 del DLgs.174/2014), viene stabilito che:

  • se la dichiarazione precompilata “non” viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella precompilata; su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  • solo nel caso di presentazione della precompilata “con modifiche” mediante CAF o professionista è possibile effettuare il controllo formale. Con la modifica introdotta, quindi, nel caso di presentazione della precompilata con modifiche effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi;
  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Tuttavia, le suddette disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, da presentare nel 2023.

Articolo 7 – attestazione  contratti a canone concordato

Con l’articolo 7 del D.L. n.73/2022 si estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”. Nello specifico, la novella norma chiarisce che la dichiarazione con cui si “attesta” la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce. Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere per più contratti stipulati per il mede­simo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.

Articolo 11 – Modulistica dichiarativa

La norma rinvia al mese di febbraio i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa per l’imposta sui redditi e l’IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Nello specifico, viene stabilito che devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio:

  • i provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione IRAP;
  • i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI SC, SP, ENC e PF) ed i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta (modello 770);
  • i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

Art. 15 - Ampliamento del servizio di pagamento dell’imposta di bollo

 

Con l’inserimento del comma 596-bis all'articolo 1 della legge n. 147/2013 viene estesa l’ipotesi di pagamento per via telematica dell’imposta di bollo. In particolare, la norma stabilisce che le modalità di pagamento telematico dell'imposta di bollo (Provvedimento 19/9/2014) possono essere “estese” anche agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R n. 642/1972 che saranno individuati mediante un apposito provvedimento delle Entrate.

Art. 22 - Proroga del meccanismo di inversione contabile

E’ prorogata al 31 dicembre 2026 l'applicazione del reverse charge per determinate operazioni del settore elettronico ed energetico. Viene, infatti, viene modificato l'articolo 17, comma 8 del DPR 633/1972 il quale stabiliva la cessazione al 30 giugno della misura. Il differimento riguarda le operazioni individuate dall'articolo 17 comma 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del D.P.R. 633/1972, ossia:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Art. 24 - indici sintetici di affidabilità fiscale

Si estendono al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 i “correttivi”, previsti  per gli anni 2020 e 2021, diretti a contrastare gli effetti della pandemia sull’economia nazionale. Nello specifico, si estende anche al 2022 la disciplina introdotta dall’articolo 148 del D.L.n.34/2020, per gli anni 2020 e 2021, abrogando il differimento dei termini ivi previsto per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione. Pertanto, gli uffici dovranno tener conto:

  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

Art. 35 co. 1-3 - proroga termine registrazione degli aiuti di stato

Cona la novella normativa viene prorogato il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla “registrazione” presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche compresi quelli di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid-19.

In particolare, vengono prorogati  i termini relativi all’obbligo di registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di con­ces­sione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui im­porto non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. Così, tenuto conto dei termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.M. n. 115/2017, la proroga opera come segue:

  • i termini con scadenza 22/06 – 31/12/2022 sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • i termini in scadenza dal 01/01- 30/06/2023 sono prorogati al 31/12/ 2023.

Si fa presente che, per effetto del differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provvedimento n. 233822/E/2022, l’Agenzia delle Entrate disposto la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022) del termine di presentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

Art. 35 co. 4 - proroga dichiarazione IMU per l’anno 2021

Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021. Si tratta della dichiarazione riferita:

  • agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
  • alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’IMU intervenute nel 2021.

La proroga “non” riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

 

Quadro Normativo

D.L. N. 73/2022 PUBBLICATO IN GU N.143 DEL 21 GIUGNO 2022

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