Oic 35, principio contabile per Enti del Terzo Settore. Emendamenti

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Oic 35, principio contabile per Enti del Terzo Settore. Emendamenti

L’Oic, con comunicato stampa del 3 febbraio 2022, annuncia di aver approvato il principio contabile 35 al fine di recepire le specificità del settore italiano no-profit nei bilanci, come le erogazioni liberali.

Ad un anno di distanza, in data 2 marzo 2023, il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato in via definitiva gli emendamenti al Principio contabile OIC 35 sugli Enti del Terzo Settore (ETS) che consentono a tali enti, che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile, di utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento.

Emendamenti OIC 35, semplificazioni a regime per tutti gli ETS

I correttivi sono stati presentati in quanto il testo originario del principio contabile approvato a febbraio 2022 prevedeva, solo per coloro che utilizzavano l’OIC 35 nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di prima applicazione.

In particolare, consentiva loro di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, nel caso di applicazione prospettica, di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche (quelle per le quali non è prevista una controprestazione) intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risultava eccessivamente onerosa.

NOTA BENE: Tali semplificazioni sono ora state estese a tutti gli enti che per la prima volta applicheranno l’OIC 35 per redigere il loro bilancio.

Con riferimento alle decisioni assunte in sede di approvazione degli emendamenti, si sottolinea come nell’aggiornare il principio contabile si sia tenuto conto anche della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5941 del 5 aprile 2022 nella quale, con riferimento ai nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio, si evidenza “l’esigenza di non gravare l’ente di un sovraccarico di oneri amministrativi – sproporzionato rispetto alla perseguita omogeneità del fine informativo – che deriverebbero dall’applicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte preponderante dell’esercizio finanziario, nella quale l’ente non era qualificabile come ETS”.

Cosa prevede l’Oic 35?

Il principio contabile riferito agli enti del terzo settore, l'OIC 35 contiene la disciplina relativa:

  • alla presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli ETS, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto;
  • alla rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti in parola.

Tali specificità sono necessarie in quanto, con le ordinarie regole contabili, non si sarebbe avuta una rappresentazione contabile appropriata alle finalità non lucrativa degli ETS.

Diversamente, per le operazioni non rientranti in una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Le previsioni specifiche riguardano:

  • i postulati di bilancio, indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • le transazioni non sinallagmatiche, dove assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • le quote associative e apporti da soci fornitori, con indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
  • la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Oic 35. Postulati del bilancio degli ETS

Innanzitutto viene rilevato come il bilancio degli ETS deve fornire informazioni utili a soddisfare le esigenze di coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno.

Pertanto, spetta all’organo di amministrazione verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale che si sostanzia nel valutare la capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Costi e proventi figurativi

In base alla normativa specifica, un ente del Terzo Settore può presentare in calce al rendiconto gestionale i costi e proventi figurativi, separando quelli da attività di interesse generale da quelle di attività diverse.

Cosa rappresentano i costi e i proventi figurativi? Sono componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente. Quanto presente nel prospetto non deve essere già stato inserito nel rendiconto gestionale.

Rientrano nei costi e proventi figurativi:

  • i costi e proventi figurativi relativi ai volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
  • quelli relativi ai volontari occasionali;
  • quelli relativi all’erogazione/ricezione gratuita di servizi (ad es. il comodato d’uso).

Costi e proventi figurativi sono rilevati in calce al rendiconto gestionale al fair value della prestazione ricevuta o eseguita se attendibilmente stimabile. Se non stimabile, se ne dà conto nella relazione di missione.

Oic 35. Transazioni non sinallagmatiche

Si tratta delle transazioni per le quali non è prevista una controprestazione - erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, ecc. – e che vanno iscritte nello stato patrimoniale come attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.

In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale classificati secondo quanto previsto dal paragrafo 10 del principio contabile.

Principio contabile per ETS. Erogazioni vincolate

Particolare rilievo viene dato alle erogazioni vincolate a progetti specifici, distinguendo se il vincolo viene posto dall’organo amministrativo o dal donante.

Nel primo caso, si rileva un accantonamento nel rendiconto gestionale alle voci A9)  o E8) (quando le somme sono destinate alla copertura delle spese di supporto generale future) in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2) “ Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”.

Quando il vincolo è volontà del donante, l’ETS deve:

  • rilevare le attività in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi”;
  • rilasciare la riserva in contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale, secondo le previsioni del paragrafo 19.

Principio contabile Oic 35: applicazione

Quanto contenuto nel presente principio trova applicazione per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

L’Oic precisa che un ETS può applicare il principio contabile 35 retrospetticamente ai sensi dell’Oic 29, oppure:

- può applicare il principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettuare una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso;

- può applicare il principio contabile prospetticamente se non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell’effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.

Infine, per il bilancio d’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 è possibile:

  • non presentare il bilancio comparativo 2020;
  • nel caso di applicazione prospettica, non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso del 2021 se la stima del fair value risulta eccessivamente onerosa, dandone informativa nella relazione di missione.
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