Decontribuzione Sud, fruibilità ridotta dall'Istituto

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Decontribuzione Sud, fruibilità ridotta dall'Istituto

L'Istituto previdenziale forza la mano sulla decontribuzione Sud limitandone la fruizione ai soli ratei di tredicesima maturati nell'ultimo trimestre del 2020.

Il chiarimento perviene, con colpevole ritardo, successivamente all'emanazione del messaggio 11 gennaio 2021, n. 72, secondo cui, lo sgravio contributivo previsto dall'art. 27, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, riconosciuto ai datori di lavoro privati con sede operativa in aree svantaggiate nella misura del 30% dei contributi previdenziali a carico azienda, per il periodo da ottobre 2020 a dicembre 2020 trova applicazione limitatamente ai tre ratei di tredicesima mensilità maturati nel predetto trimestre.

Atteso che le anzidette istruzioni operative giungono nel momento in cui la quasi totalità dei cedolini paga del mese di dicembre 2020 - ed ancor prima, dell'elaborazione della tredicesima mensilità per le corresponsioni avvenute prima delle festività natalizie - la maggior somma eventualmente fruita dovrà essere restituita nella denuncia di gennaio 2021 mediante la valorizzazione, sul flusso Uniemens, dei seguenti elementi:

  • <CausaleADebito>, con il codice di nuova istituzione "M317" che assume il significato di "Restituzione quota eccedente esonero art. 27 D.L. 104/2020";
  • <ImportoAddebito", ove andrà inserito l'importo da restituire.

Le disposizioni amministrative in commento risultano, a parere di chi scrive, ampiamente discutibili sulla legittimità del provvedimento.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, "Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione del mese di corresponsione". In tal senso, derogando al principio generale del criterio di competenza per l'assoggettamento delle somme corrisposte a contribuzione, anche a prescindere dell'effettiva erogazione della retribuzione al dipendente, i predetti istituti retributivi differiti sono assoggettati al principio di cassa.

Pertanto, stante il tenore letterale dell'art. 27, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui l'esonero del versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro spetta per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, non si rinvengono ragioni giuridiche valide a riparametrare il predetto esonero limitandone l'applicazione ai soli ratei di tredicesima mensilità maturati nel predetto trimestre d'applicazione.

Appare auspicabile che il Ministero del Lavoro, e conseguentemente l'Istituto previdenziale, rivedano la posizione giuridica assunta ovvero estendano anche ai ratei di quattordicesima o ad altri istituti retributivi differiti il quantum massimo di importo agevolabile.

Parimenti, con il medesimo orientamento amministrativo assunto, l'applicazione della decontribuzione sud a lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nell'ultimo trimestre 2020 è connotata da una farraginosa determinazione dell'importo effettivamente spettante.  

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