Decontribuzione Sud PMI 2025, come si applica e quanto si risparmia
Pubblicato il 06 febbraio 2025
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Quasi in continuità con la precedente versione, arrivano le prime istruzioni INPS sulla nuova decontribuzione Sud per le PMI, prevista dalla legge di Bilancio 2025. La misura, oggetto delle istruzioni operative contenute nella circolare INPS 30 gennaio 2025, n. 32, è prevista dai commi da 406 a 412, art. 1, legge 31 dicembre 2024, n. 207, ed ha il chiaro intento di sostenere la crescita occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno, contribuendo alla riduzione dei c.d. divari territoriali.
L’esonero in argomento si presenta parzialmente modificato rispetto a quello già conosciuto e vigente nelle precedenti annualità: perde la sua validità erga omnes rispetto alle tipologie contrattuali ammesse nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, si riduce, sebbene di pochi punti percentuali, al 25%, almeno per il 2025, e prevede nuove soglie di importo massimo fruibile. Il comune denominatore, invece, è rappresentato dalla collocazione territoriale della sede lavorativa: essa dovrà essere ubicata esclusivamente nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Datori di lavoro beneficiari
Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale del Mezzogiorno, i datori di lavoro privati della piccola e media impresa, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico, possono fruire di un esonero dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato occupati in sedi ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Il comma 407, art. 1, della legge di Bilancio 2025, specifica che il limite dimensionale di microimpresa e di piccola e media impresa si riferisce a coloro che, ai sensi dell’allegato I, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, occupano meno di 250 dipendenti o che abbiano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro.

Per espressa previsione del comma 409, rimangono, altresì, esclusi dalla possibilità di fruizione dell’esonero:
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.

L’esonero non è applicabile, per espressa esclusione di legge, ai rapporti di apprendistato e ai rapporti di lavoro intermittente, ancorché conclusi a tempo indeterminato.
Datori di lavoro multi-localizzati
Così come già avvenuto per la precedente versione della decontribuzione Sud, possono accedere all’esonero anche i datori di lavoro che abbiano una sede legale o più sedi produttive o operative ubicate in regioni escluse dal beneficio, sebbene limitatamente ai soli lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e stabilmente occupati nelle regioni del Mezzogiorno.
Pertanto, i datori di lavoro titolari di matricola, il cui indirizzo sia legato alla sede legale ubicata in regioni diverse da quelle ammesse alla misura, ma che abbiano dichiarato una o più unità operative o produttive nelle sopracitate regioni del Mezzogiorno, dovranno richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “0L”.
A differenza di quanto avvenuto sino al 31 dicembre 2024, le sedi territoriali dell’Istituto dovranno provvedere a verificare sia l’esistenza di dette unità operative/produttive denunciate in anagrafica, sia la sussistenza - tramite consultazione delle comunicazioni obbligatorie - che in dette sedi vi sia almeno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Misura dell’incentivo
La misura dell’esonero è disciplinata dal comma 408, art. 1, legge 31 dicembre 2024, n. 207, che prevede diverse quote e soglie massime agevolabili per singola annualità, come riportato nella seguente tabella.
Rapporti agevolabili |
Anno di fruizione |
% di esonero |
Limite esonero mese |
Tempo indeterminato al 31.12.2024 |
2025 |
25% |
145 euro / mese |
Tempo indeterminato al 31.12.2025 |
2026 |
20% |
125 euro / mese |
Tempo indeterminato al 31.12.2026 |
2027 |
20% |
125 euro / mese |
Tempo indeterminato al 31.12.2027 |
2028 |
20% |
100 euro / mese |
Tempo indeterminato al 31.12.2028 |
2029 |
15% |
75 euro / mese |
Come di consueto, non potranno essere oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di cui all’articolo 40 dello stesso decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del medesimo decreto legislativo;
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
Quanto alla durata dell’esonero, l’Istituto previdenziale, nella circolare 30 gennaio 2025, n. 32, ha evidenziato che lo stesso può essere fruito su dodici mensilità. Di conseguenza, laddove le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) vengano erogate per intero, non rientreranno nella base di computo della misura. Diversamente, laddove le mensilità aggiuntive vengano corrisposte in ratei mensili, le stesse potranno rientrare nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché nei limiti dei massimali mensili di esonero fruibile.
Impatto sul costo del lavoro e Decontribuzione Sud PMI
Una prima criticità riscontrabile è certamente che la misura non è applicabile a tutte le tipologie contrattuali, come avvenuto in passato, ma è dedicata esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e alla loro sussistenza. In particolare, l’accesso alla misura “fotografa” - di fatto - la situazione occupazionale dei contratti a tempo indeterminato vigenti al 31 dicembre dell’anno precedente e “abilita” il godimento dell’esonero per l’anno successivo e per un massimo di dodici mensilità. Vieppiù, oltre a essere ampiamente ridotta la platea dei lavoratori agevolabili, viene introdotto un nuovo limite massimo allo sgravio fruibile.

Quanto ai rapporti agevolabili, si noti altresì che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ovvero di cessione di contratto ex art. 1406, Codice Civile, l’esonero può essere fruito dal cessionario se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato risulta in essere al 31 dicembre dell’anno precedente presso il cedente. Diversamente, nei casi di instaurazione del rapporto di lavoro nell’anno 2025, ancorché a tempo indeterminato, la decontribuzione in argomento non potrà trovare applicazione per la medesima annualità, bensì – qualora il rapporto risulti in forza al 31 dicembre 2025 – a decorrere dal 2026.
Condizioni per la spettanza dell’incentivo
Fermo restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in argomento è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre il comma 410, art. 1, della Manovra 2025 evidenzia che l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 68.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero è cumulabile con altri esoneri e riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, sempreché non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Si evidenzia, però, che, ai sensi del comma 411 della legge di Bilancio 2025, l’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti dal Decreto Coesione (artt. 21, 22, 23, 24, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60) ovverosia con:
- gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- bonus Giovani;
- bonus Donne;
- bonus ZES unica.

Decontribuzione SUD PMI e flussi Uniemens
La Decontribuzione SUD PMI deve essere esposta nelle denunce contributive Uniemens a decorrere dal mese di febbraio 2025 (mese successivo alla pubblicazione della circolare INPS n. 32/2025).
A tal fine, dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “DPMI”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. Nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, verranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L588”, avente il significato di “Conguaglio Agevolazione contributiva Art.1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”;
- con il codice “L589”, avente il significato di “Arretrati Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”.

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