Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale: modifiche su contratti a termine

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Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale: modifiche su contratti a termine

La L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ordinario n. 16. Dal testo finale della legge emergono diversi interventi di modifica, specie per quanto riguarda gli enti non profit. Ulteriori modifiche si sono avute anche in merito al contratto a termine, che non soggiacciono alla particolare normativa dello stop&go di 10 o 20 giorni a seconda se il rapporto di lavoro è inferiore o superiore a 6 mesi.

Enti non profit, tra proroghe e scadenza

La prima proroga per gli enti del terzo settore è rinvenibile all’art. 35, e riguarda l’approvazione del bilancio per tutti gli enti non profit, il cui termine è posto al 31 ottobre 2020.

Ulteriori proroghe per le assemblee si ritrovano anche all’art. 106, che a seguito degli emendamenti riguarda ora sia le società sia gli altri enti. Si ricorda, in merito, che prima delle modifiche la norma riguardava solo il mondo societario, prevedendo la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie (di approvazione del bilancio e non) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ossia il 29 giugno per gli enti che hanno l’esercizio che coincide con l’anno solare) e di utilizzare per le riunioni (ordinarie e straordinarie) indette entro il 31 luglio, i mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza.

Con gli emendamenti le stesse agevolazioni sono state estese agli enti non profit, ma ad esclusione di Onlus, Odv e Aps.

Sale poi da 12 a 18 mesi il termine per la redazione del rendiconto sull’utilizzo delle somme percepite da parte dei beneficiari del 5 per mille.

Contratto a termine, prorogabile durante l’integrazione salariale

Grazie all’inserimento dell’art. 19-bis in fase di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, i datori di lavoro sono ora in grado di gestire in maniera più flessibile il contratto a termine. Si rammenta che l’attuale disciplina dell’istituto contrattuale in trattazione, contenuto all’art. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, non consente di prorogare o rinnovare i rapporti a termine durante la percezione di ammortizzatori sociali.

Grazie alla conversione in legge del “Decreto Cura Italia”, le imprese - come già accadeva prima - potranno portare a scadenza i rapporti a termine, ma avranno la possibilità di proseguire il contratto sia nella forma della proroga (allungando la data di scadenza) sia nella forma del rinnovo (stipulando un nuovo rapporto dopo la fine di quello precedente).

Inoltre, come accennato in premessa, in caso di rinnovo non si applicherà l’obbligo di attendere 10 giorni (20, se il rapporto precedente ha avuto una durata superiore ai sei mesi) prima della sottoscrizione del nuovo contratto.

La nuova norma non consente, invece, di attivare ex novo rapporti a termine con soggetti che in precedenza non hanno avuto alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro.

Decreto Cura Italia, nuove sospensioni dopo la conversione

In sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, sono stati sospesi alcuni versamenti fiscali e contributivi, fino al 30 aprile 2020, anche per gli esercenti di librerie. Inoltre, è stata estesa alla Provincia di Brescia la sospensione dei versamenti IVA scadenti a marzo e sospeso il versamento IVA fino al 31 maggio per gli enti sportivi.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 27 aprile 2020 - “Cura Italia” convertito in legge, tutte le misure in sintesi – Bonaddio

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