Definitive le annotazioni separate

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E’ stata pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate la versione definitiva dei modelli per l’annotazione separata dei componenti rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, che devono essere utilizzati dai contribuenti “multiattività” e “multipunto”. I soggetti che rientrano nell’obbligo dell’annotazione separata devono compilare: il modello M, relativo alla composizione dei ricavi; i modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi; il modello N, relativo ai dati contabili e del personale. L’uso di “Gerico annotazione separata” mette il contribuente al riparo dall’accertamento da studi di settore e da quello da parametri. Questo perchè “Gerico annotazione separata” ha carattere sperimentale per cui l’accertamento da studi potrà scattare solo al termine della fase in questione. Inoltre, l’accertamento sarà possibile anche per le annualità per le quali è stato utilizzato Gerico annotazione separata, ma non quando i ricavi sono risultati congrui rispetto agli studi sperimentali. I contribuenti “multiattività” sono tenuti all’adempimento dell’annotazione separata quando svolgono più attività che ricadono in studi di settore diversi e  quando i ricavi delle attività non prevalenti sono superiori al 20% dei ricavi complessivi. Viceversa, dalle istruzioni dei suddetti modelli si legge che: è previsto l’esonero nel caso in cui lo studio di settore è stato accorpato con altri studi per effetto della revisione.

La questione se siano sufficienti gli studi di settore da soli a giustificare l’accertamento è oggetto di numerosi dibattiti. Anche provinciale di Vercelli (sentenza n. 44/3/2006 depositata il 25 maggio 2006) si è posta il problema di verificare se lo scostamento derivante dall’applicazione di Gerico abbia correttamente fotografato la situazione della specifica azienda o se, invece, sia del tutto inappropriato rispetto al caso concreto. A tal proposito, si è espressa nel seguente modo: non è sufficiente lo studio di settore da solo a giustificare l’accertamento se non è accompagnato dall’indagine in ordine alle cause dello scostamento. Solo se gli indici di coerenza e i valori di congruità non sono rispettati a seguito di accertati comportamenti irregolari del contribuente è legittimo l’accertamento.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Studi di settore, da soli non bastano – Ripa

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