Deleghe per la visibilità delle informazioni

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Coerentemente con questa disposizione, l'art. 27 del DM 44/2011 prevede che copia della delega sia previamente comunicata al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti.

L'art. 9 R.D.L. 1578/1933 è stato sostituito dall'art. 14 della L. 31/12/2012, n° 247, che, all'art. 14, comma 4, consente all'avvocato di nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

Con la nuova disposizione viene meno sia la limitazione territoriale, sia quella relativa al numero dei sostituti nominabili: ogni avvocato, pertanto, potrà nominare altri avvocati o praticanti, iscritti in qualsiasi albo territoriale, come propri sostituti e (per quanto qui interessa) rendere loro possibile l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli informatici del delegante, in qualsiasi ufficio giudiziario essi si trovino.
Anche la procedura per la nomina è stata modificata, non essendo più necessario l'atto ricevuto da un cancelliere, ma solo il deposito della nomina presso l'ordine di appartenenza.
Le modalità di attuazione della delega, previste dal 4° comma dell'art. 27 DM 44/2011 dovranno, ora, essere adeguate al mutato quadro normativo di riferimento, ed essere interpretate ed attuate nel senso che la delega in questione dovrà essere comunicata, a cura di parte, non più al responsabile dell'ufficio giudiziario, ma soltanto all'ordine di appartenenza del delegante.
Con gli ultimi sviluppi messi in linea, Genius ha reso operativa questa disposizione dell'art. 27, 4° comma DM 44/2011, consentendo la possibilità di rendere visibili le informazioni contenute nei fascicoli di cui è titolare il delegante, ai sostituti dallo stesso nominati e nei limiti che il delegante ha la possibilità di impostare.
Effettuato l'accesso, nel menù a tendina dedicato ai fascicoli, Genius offre la scelta “Gestione deleghe”, a mezzo della quale si apre la pagina in cui è possibile creare una nuova delega o gestire quelle già create.
La pagina dedicata alla creazione delle deleghe consente di inserire il codice fiscale del soggetto delegato, i cui dati possono anche essere importati direttamente dal ReGIndE.
Successivamente potrà essere definito l'ambito di accesso del delegato, che può variare dal singolo fascicolo, ad uno o più registri o all'accesso completo a tutti i fascicoli del delegante.
Effettuata la scelta circa l'ampiezza della delega, Genius genererà un documento informatico che riporta tutti i dati relativi alla delega, da firmare digitalmente.
Completata la procedura di sottoscrizione della delega, Genius consentirà al delegato l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli del delegante, secondo l'ampiezza della delega e fino a modifica o revoca della stessa.
In tal modo sarà possibile consentire l'accesso ai propri fascicoli informatizzati a colleghi, praticanti e domiciliatari, senza usi impropri dei dispositivi contenenti i certificati di autenticazione e sottoscrizione.
Poiché la facoltà prevista dalla disposizione dell'art. 27, 4° comma, DM 44/2011, può essere attivata “in caso di delega, rilasciata ai sensi ...” della normativa sopra indicata, presupposto indispensabile è che sia stata preventivamente depositata presso l'ordine di appartenenza (ritengo anche per via telematica) la nomina dei sostituti che vengono poi delegati a mezzo della procedura descritta.
Quindi, l'avvocato che voglia avvalersi di tale facoltà di delega dovrà, prima, depositare presso l'ordine di appartenenza la nomina a sostituito dei soggetti con cui intenda collaborare e, dopo la procedura sopra indicata, comunicare le deleghe ai sensi dell'art. 27, 4° comma, DM 44/2011.

Avv. Stefano Bogini

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