Depositi fiscali con modello standard

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L’agenzia delle Dogane, con la nota 7521 del 28 dicembre 2006, interviene sulla questione degli adempimenti e sulle regole che devono seguire gli operatori che gestiscono depositi doganali e fiscali utilizzati anche come depositi Iva, fornendo così un modello standard di comunicazione preventiva. Tale comunicazione ha, tra l’altro, lo scopo di verificare la congruità della garanzia prestata dal depositario in relazione alla movimentazione complessiva delle merci. Dalle indicazioni contenute nella nota emerge, dunque, che il suddetto documento deve riportare il valore medio della movimentazione annua complessiva nell’ambito del deposito autorizzato e una dichiarazione da cui si evince se il deposito possiede le forme e l’ammontare di capitale richiesto dal quarto periodo del comma 2 dell’articolo 50 bis del Ddl 331/93. In presenza di tali condizioni, la garanzia supplementare per il deposito Iva non verrà richiesta. Altra novità riguarda il fatto che chi detiene contestualmente più merci con differenti regimi dovrà predisporre appositi spazi e locali ben delimitati allegando alla comunicazione anche una planimetria. Di particolare interesse sono poi le ulteriori specificazioni richieste circa l’operatività del deposito Iva e la nozione di introduzione delle merci. La nota, al riguardo, chiarisce che le merci devono essere fisicamente introdotte nel deposito, senza obbligo di permanerci per un tempo minimo e senza l’obbligo di essere scaricate.

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