Detrazione IVA in liquidazione volontaria: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Pubblicato il 23 settembre 2025
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È possibile detrarre l’IVA relativa alle spese sostenute durante la fase di liquidazione, anche se la società, nella propria attività ordinaria, aveva svolto esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972?
Questa è la questione oggetto della risposta n. 251 del 22 settembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che affronta un tema di particolare interesse per le società in fase di scioglimento: la detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati nel corso della liquidazione volontaria.
La liquidazione rappresenta infatti l’ultima tappa della vita societaria. In questo stadio non si svolge più la normale attività economica, ma ci si concentra sulla chiusura dei rapporti ancora pendenti:
- da un lato il pagamento delle passività,
- dall’altro la realizzazione e la distribuzione del patrimonio residuo ai soci.
Proprio in questo contesto si pone la questione se la società possa esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sulle spese necessarie alla liquidazione, anche quando, in precedenza, aveva operato esclusivamente in regime di esenzione dall’IVA.
Il caso concreto: l’istanza di ALFA in liquidazione
L’interpello trae origine dall’istanza presentata da ALFA S.r.l. in liquidazione, la quale ha precisato che, fino al momento della messa in liquidazione, aveva esercitato un’attività rientrante tra quelle esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA). In tale periodo, pertanto, non aveva potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, conformemente a quanto previsto dall’art. 19 dello stesso decreto.
La Società ha rappresentato che, nel luglio 2021, è stata posta in liquidazione a seguito del conseguimento dell’oggetto sociale, in particolare a valle della cessione di due distinti rami d’azienda (settembre 2020 e agosto 2020). La procedura liquidatoria non risulta ancora conclusa in quanto:
- sono ancora pendenti contenziosi tributari connessi a debiti erariali, successivamente definiti in via agevolata nel 2023 ai sensi della Legge n. 197/2022;
- è tuttora in corso il procedimento di recupero di crediti insoluti.
Nel corso di tale fase, ALFA ha ricevuto fatture passive di importo significativo da professionisti incaricati dell’assistenza legale nei giudizi tributari e nelle attività di recupero crediti.
Con l’istanza di interpello, la Società ha chiesto se fosse possibile:
- detrarre l’IVA addebitata dai professionisti per le prestazioni strettamente collegate al procedimento liquidatorio;
- recuperare l’eventuale credito IVA mediante la presentazione di dichiarazioni integrative a favore, per i periodi d’imposta successivi all’apertura della liquidazione (dal 2021 in avanti), ai sensi dell’art. 8 del DPR 322/1998.
Il quadro normativo di riferimento
Il diritto alla detrazione dell’IVA trova fondamento negli articoli 19 e seguenti del DPR 633/1972 (Decreto IVA), che recepiscono a livello nazionale i principi contenuti negli articoli 167 e seguenti e 178 e seguenti della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA). Secondo tali disposizioni, il soggetto passivo può detrarre l’imposta “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette a IVA”. Ne consegue che l’inerenza e l’afferenza dell’acquisto rispetto ad attività imponibili costituiscono requisiti imprescindibili: l’imposta relativa a beni e servizi destinati ad operazioni esenti non è, in linea generale, detraibile.
L’Agenzia ricorda, tuttavia, che la fase di liquidazione volontaria non segna un’interruzione automatica dell’attività d’impresa. Pur rappresentando l’ultima tappa della vita societaria, essa resta parte integrante dell’attività economica, con finalità diverse rispetto alla gestione corrente: non più lo svolgimento di operazioni produttive, bensì il realizzo del patrimonio aziendale e l’estinzione delle passività.
Su questo punto si è espressa anche la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 3 giugno 2021, causa C-182/20), chiarendo che l’avvio di procedure concorsuali o liquidatorie non modifica la natura economica delle operazioni, che devono continuare a essere considerate parte dell’attività d’impresa. Analogamente, la Corte di cassazione (ordinanze nn. 3875/2025 e 4755/2025) ha ribadito che la liquidazione coatta amministrativa determina la cessazione dell’attività esente precedentemente svolta e comporta il ritorno al regime IVA ordinario, con conseguente possibilità di esercitare la detrazione.
In tale prospettiva, anche le operazioni compiute nel corso della liquidazione possono dare diritto alla detrazione, purché rispettino i requisiti di inerenza e afferenza rispetto all’attività liquidatoria e siano strettamente finalizzate alla chiusura dei rapporti pendenti e al realizzo del patrimonio.
La detraibilità dell’IVA nelle spese di liquidazione
Con la risposta n. 251 del 22 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche nella fase di liquidazione volontaria, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, purché sussistano i requisiti di inerenza e afferenza rispetto all’attività liquidatoria.
Le prestazioni professionali oggetto delle fatture – assistenza legale nei contenziosi tributari e attività di recupero crediti – sono state considerate funzionali alla definizione dei rapporti pendenti e, quindi, direttamente collegate alle finalità proprie della liquidazione. Tali attività, pur originate in parte da vicende precedenti alla decisione di scioglimento, sono risultate strumentali e necessarie alla chiusura della procedura, e perciò idonee a fondare il diritto alla detrazione.
L’Amministrazione ha inoltre richiamato la possibilità, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 6-bis, del DPR 322/1998, di ricorrere alla dichiarazione integrativa a favore per recuperare il credito IVA non esercitato nei periodi d’imposta successivi all’apertura della liquidazione.
In definitiva, l’Agenzia ha ribadito che la liquidazione, pur costituendo la fase conclusiva della vita della società, resta parte dell’attività d’impresa: di conseguenza, l’IVA assolta sugli acquisti strettamente connessi alla liquidazione è detraibile, a condizione che sia verificato il nesso diretto con le operazioni necessarie alla conclusione della procedura.
A seguire una Tabella con i chiarimenti principali dell’Agenzia delle Entrate.
| Cosa è ammesso | Cosa non è ammesso |
|---|---|
| Detrazione IVA per spese inerenti alla liquidazione (assistenza legale nei contenziosi, recupero crediti). | Detrazione IVA per spese relative ad attività esente svolta prima della liquidazione. |
| Considerare la fase di liquidazione come parte dell’attività d’impresa. | Escludere automaticamente la detrazione perché la società è in liquidazione. |
| Presentare dichiarazioni integrative a favore (art. 8, c. 6-bis, DPR 322/1998) per recuperare il credito IVA, se rispettati termini e adempimenti. | Recuperare il credito IVA con dichiarazione integrativa in assenza di registrazione corretta delle fatture nei termini di legge. |
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