Detrazione spese sanitarie: spese mediche generiche

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Detrazione spese sanitarie: spese mediche generiche

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

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 Art. 15, comma 1, lettera c TUIR - Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017

Soggetti Interessati

Soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2017

Detrazione dell’imposta

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del DPR n. 917 del 1986 – Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o altre disposizioni di legge.

E' possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Tali spese sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

Spese mediche generiche

Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione. 

Spese per acquisto di farmaci

Le spese per l’acquisto di farmaci (presso le farmacie) sono quelle relative a:

  • specialità medicinali;
  • farmaci;
  • medicinali omeopatici.

Osserva

Solo i farmaci da banco e quelli da automedicazione, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.

 

Si precisa che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Prestazioni mediche specialistiche

Si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca a cui attiene la specializzazione. Tra le spese specialistiche detraibili rientrano:

  • prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali;
  • esami di laboratorio;
  • radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc.;
  • indagini di diagnosi prenatale;
  • dialisi e trasfusioni;
  • inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni;
  • sedute di logoterapia;
  • anestesia epidurale;
  • cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.;
  • cure termali;
  • prestazioni professionali di cui al DM 29/03/2001;
  • spese di assistenza specifica sostenute per:
    • assistenza fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.;
    • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
    • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale; 
  • prestazioni di massoterapia;
  • trattamenti di mesoterapia e ozono terapia;
  • dermopigmentazione;
  • chiroterapia eseguita in centri autorizzati.

Scontrino parlante

Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati:

  • la natura (farmaco o medicinale, OTC ecc);
  • la qualità (denominazione del farmaco - codice alfanumerico);
  • la quantità dei prodotti acquistati;
  • il codice fiscale del destinatario.

Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”. Anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy, lo scontrino non deve, tuttavia, più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC) (Circolare 30.07.2009, n. 40).

Per i medicinali omeopatici per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati.  

Documenti da controllare e conservare

Tipologia Documenti

Farmaci

Farmaci omeopatici

Fattura o scontrino fiscale parlante, dove devono essere specificate la natura, la qualità e la quantità del prodotto, nonchè il codice fiscale del destinatario.
Prestazioni rese da medici generici Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Certificati medici per usi sportivi o patente,  pratiche assicurative o legali Rievuta fiscale o fattura rilasciata dal medico

 

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