IVA trasporto rifiuti: quando si applica l’aliquota agevolata
Pubblicato il 18 marzo 2026
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La disciplina IVA applicabile alle attività di gestione dei rifiuti ha subito rilevanti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell’intervento normativo introdotto dall’articolo 1, comma 49, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025).
In tale contesto, assume particolare rilievo la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo dell’aliquota IVA agevolata del 10% con riferimento, in particolare, alle prestazioni di trasporto dei rifiuti.
Decreto Iva e legge bilancio 2025
Il riferimento normativo è rappresentato dal n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025.
A seguito della riforma:
- sono escluse dall’aliquota agevolata del 10%:
- le operazioni di conferimento in discarica (D1)
- le operazioni di incenerimento senza recupero efficiente di energia (D10 e D11)
- restano assoggettate all’aliquota del 10%:
- le prestazioni di gestione dei rifiuti, tra cui:
- raccolta,
- trasporto,
- recupero (R1–R13),
- stoccaggio e deposito temporaneo.
- le prestazioni di gestione dei rifiuti, tra cui:
La modifica normativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche ambientali volte a disincentivare forme di smaltimento meno sostenibili, in linea con i principi dell’economia circolare.
Dubbio: trattamento IVA del trasporto
La questione oggetto della risposta a consulenza giuridica n. 6/2026 riguarda la corretta qualificazione del trasporto dei rifiuti ai fini IVA.
In particolare, il dubbio interpretativo concerneva se:
- il trasporto dovesse essere considerato accessorio rispetto all’operazione finale (ad esempio conferimento in discarica, con conseguente applicazione dell’aliquota del 22%),
oppure
- il trasporto dovesse essere qualificato come prestazione autonoma, con applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.
Qualificazione del trasporto
Ai fini della soluzione interpretativa, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito un parere tecnico dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il quale ha chiarito che:
- il trasporto dei rifiuti rientra nella nozione di “gestione dei rifiuti” ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- il trasporto costituisce una fase autonoma e distinta rispetto:
- alla raccolta (fase precedente)
- al recupero o allo smaltimento (fasi successive)
Tale qualificazione assume rilievo decisivo ai fini IVA, in quanto consente di escludere l’applicazione del principio di accessorietà di cui all’articolo 12 del DPR n. 633/1972.
Trasporto rifiuti con Iva al 10%
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la risposta a consulenza giuridica n. 6/2026 afferma un principio di carattere generale:
- il trasporto dei rifiuti costituisce una prestazione autonoma di gestione, sempre assoggettata all’aliquota IVA del 10%, indipendentemente dalla destinazione finale del rifiuto.
Ne consegue che:
- l’esclusione dall’aliquota agevolata riguarda esclusivamente le operazioni di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero energetico;
- tale esclusione non si estende alla fase di trasporto, anche quando questa sia funzionale a operazioni soggette ad aliquota ordinaria.
Quadro riassuntivo
|
Tipologia di prestazione |
Aliquota IVA |
|
Trasporto rifiuti (qualsiasi destinazione) |
10% |
|
Recupero (R1–R13) |
10% |
|
Smaltimenti non terminali (D2–D15 esclusi D1, D10, D11) |
10% |
|
Conferimento in discarica (D1) |
22% |
|
Incenerimento senza recupero (D10, D11) |
22% |
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