IVA trasporto rifiuti: quando si applica l’aliquota agevolata

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La disciplina IVA applicabile alle attività di gestione dei rifiuti ha subito rilevanti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell’intervento normativo introdotto dall’articolo 1, comma 49, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025).

In tale contesto, assume particolare rilievo la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo dell’aliquota IVA agevolata del 10% con riferimento, in particolare, alle prestazioni di trasporto dei rifiuti.

Decreto Iva e legge bilancio 2025

Il riferimento normativo è rappresentato dal n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025.

A seguito della riforma:

  • sono escluse dall’aliquota agevolata del 10%:
    • le operazioni di conferimento in discarica (D1)
    • le operazioni di incenerimento senza recupero efficiente di energia (D10 e D11)
  • restano assoggettate all’aliquota del 10%:
    • le prestazioni di gestione dei rifiuti, tra cui:
      • raccolta,
      • trasporto,
      • recupero (R1–R13),
      • stoccaggio e deposito temporaneo.

La modifica normativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche ambientali volte a disincentivare forme di smaltimento meno sostenibili, in linea con i principi dell’economia circolare.

Dubbio: trattamento IVA del trasporto

La questione oggetto della risposta a consulenza giuridica n. 6/2026 riguarda la corretta qualificazione del trasporto dei rifiuti ai fini IVA.

In particolare, il dubbio interpretativo concerneva se:

  • il trasporto dovesse essere considerato accessorio rispetto all’operazione finale (ad esempio conferimento in discarica, con conseguente applicazione dell’aliquota del 22%),

oppure

  • il trasporto dovesse essere qualificato come prestazione autonoma, con applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.

Qualificazione del trasporto

Ai fini della soluzione interpretativa, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito un parere tecnico dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il quale ha chiarito che:

  • il trasporto dei rifiuti rientra nella nozione di “gestione dei rifiuti” ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
  • il trasporto costituisce una fase autonoma e distinta rispetto:
    • alla raccolta (fase precedente)
    • al recupero o allo smaltimento (fasi successive)

Tale qualificazione assume rilievo decisivo ai fini IVA, in quanto consente di escludere l’applicazione del principio di accessorietà di cui all’articolo 12 del DPR n. 633/1972.

Trasporto rifiuti con Iva al 10%

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la risposta a consulenza giuridica n. 6/2026 afferma un principio di carattere generale:

  • il trasporto dei rifiuti costituisce una prestazione autonoma di gestione, sempre assoggettata all’aliquota IVA del 10%, indipendentemente dalla destinazione finale del rifiuto.

Ne consegue che:

  • l’esclusione dall’aliquota agevolata riguarda esclusivamente le operazioni di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero energetico;
  • tale esclusione non si estende alla fase di trasporto, anche quando questa sia funzionale a operazioni soggette ad aliquota ordinaria.

Quadro riassuntivo

Tipologia di prestazione

Aliquota IVA

Trasporto rifiuti (qualsiasi destinazione)

10%

Recupero (R1–R13)

10%

Smaltimenti non terminali (D2–D15 esclusi D1, D10, D11)

10%

Conferimento in discarica (D1)

22%

Incenerimento senza recupero (D10, D11)

22%

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